Conflitti tra divorziati: la mediazione civile ex-officio quale ulteriore via per la risoluzione

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Con il Decreto Fare, oltre alla reintroduzione della mediazione c.d. obbligatoria, intesa come quella posta dalla legge come condizione di procedibilità per le materie indicate nell’art. 5, 1 bis, Dlgs. 28/2010, si sono aperti altri orizzonti per la risoluzione di questioni conflittuali prima estranei all’ambito di operatività della mediazione. Infatti, la facoltà prevista dal predetto decreto legislativo in capo al Giudice di disporre che le parti in causa attivino il procedimento di mediazione anche per quelle materie che non rientrano tra quelle previste dal legislatore come obbligatorie, facendo diventare questo tentativo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, fa sì che la versatilità di questo strumento ADR possa trovare sfogo in ambiti nuovi quali, ad esempio, quelli riguardanti il rapporto economico-patrimoniale esistente tra ex coniugi.
Nel caso di specie, risulta interessante un provvedimento (Ordinanza 29 Ottobre 2013) del Giudice Giuseppe Buffone del Tribunale di Milano, con il quale, dopo aver chiarito come su concorde volontà delle parti si possa derogare la competenza territoriale, ha disposto che i coniugi divorziati debbano ricorrere ad un organismo di mediazione di loro scelta.
Più nel dettaglio, la moglie chiamava in causa il marito per somme dovute per il mantenimento dei figli e non corrisposte, ma il Giudice, dopo aver tenuto in considerazione che in passato gli stessi genitori erano riusciti a comunicare e a prendere decisioni insieme e considerato l’eccessivo costo che comportava la strada giudiziaria intrapresa, provvedeva a emettere l’ordinanza in questione. Lo strumento azionato dalla signora, infatti, pareva spropositato rispetto al diritto che si voleva fare valere, dato che si trattava di un credito di mille euro.
Inoltre, va considerato che il mediatore che gestisce gli incontri può estendere la negoziazione a fatti che siano emersi successivamente all’instaurazione della lite, dando così la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi in modo totale le esigenze di entrambi, le quali possono evolvere e comprendere aspetti che non rientrano in quanto riportato nella domanda giudiziale, ma alle quali il Giudice non può dare risposta dovendosi attenere rigorosamente a quanto richiesto originariamente dalle parti.
Per tutti i suddetti motivi, il Giudice ha ritenuto opportuno mandare le parti in mediazione e fare sì che le questioni riguardanti il mantenimento dei figli rimanessero nella sfera di disponibilità dei genitori, i quali risponderanno delle decisioni a sé stessi, all’altro ex coniuge, ma soprattutto ai figli con i quali il rapporto dovrà necessariamente perdurare nel tempo.
Ecco che la mediazione disposta d’ufficio ha realizzato le condizioni affinché questo strumento ADR possa essere adottato anche in quelle situazioni conflittuali che discendono da un rapporto matrimoniale-genitoriale che, sebbene interrotto da una sentenza, opera comunque anche per il futuro.