
A cura del Prof. Filippo Danovi, Professore ordinario di Diritto processuale civile, Diritto dell’arbitrato interno e internazionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Nel 1996, quando la Camera Arbitrale di Milano (CAM) lanciava il proprio servizio di mediazione, l’ordinamento italiano guardava alla conciliazione come a una sperimentazione isolata. La giustizia civile era saldamente ancorata alla logica del contenzioso ordinario e all’idea che il conflitto potesse risolversi quasi esclusivamente davanti a un giudice.
A trent’anni da quella scommessa pionieristica, il panorama appare radicalmente trasformato. Quello che era nato come un progetto lungimirante è oggi un pilastro strutturale del nostro sistema, plasmato da passaggi normativi cruciali — dal fondamentale d.lgs. 28/2010 fino alla recente Riforma Cartabia — che hanno ridefinito i confini tra giurisdizione statale e strumenti consensuali.
Per tracciare il bilancio di questo lungo percorso e decifrare le sfide future della gestione dei conflitti, abbiamo rivolto alcune domande al Prof. Filippo Danovi, Ordinario di Diritto processuale civile e autorevole protagonista del dibattito scientifico e delle riforme legislative in materia.
In questo colloquio, il Professor Danovi ci offre una lucida disamina su come la mediazione stia completando la sua metamorfosi: da originario strumento deflattivo a vero e proprio modello di giustizia partecipata, capace di rimettere al centro la volontà delle parti e una nuova cultura del dialogo.
1. Quando la Camera Arbitrale di Milano avviò il proprio servizio di mediazione nel 1996, il legislatore italiano non aveva ancora costruito una disciplina organica dell’istituto. Guardando oggi a quel percorso, qual è stato il passaggio normativo che, a suo avviso, ha cambiato più profondamente il modo di concepire la mediazione nel nostro ordinamento?
Riguardando indietro il contesto di trent’anni fa, ma con gli occhi di oggi, si può certamente dire che l’idea della Camera Arbitrale di attivare un servizio di mediazione costituì in allora una scelta visionaria e lungimirante. All’epoca la giustizia civile era ancora saldamente ancorata alla visione tradizionale del processo contenzioso e la conciliazione era considerata quale atto di componimento possibile esclusivamente davanti al giudice o a soggetti qualificati e in specifici contesti (penso in particolare all’esperienza delle controversie di lavoro). Il sistema italiano era sotto questo profilo arretrato rispetto ad altri (in particolare quelli di common law). Ripercorrendo oggi questo lasso di tempo, che ha segnato la storia della mediazione nel nostro Paese, direi che il momento maggiormente qualificante è senza dubbio stato quello del 2010, quando il legislatore ha emanato il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. È stata infatti per noi la prima fonte normativa organica, che ha legittimato una visione unitaria del fenomeno della mediazione e in qualche modo lo ha eretto a sistema.
2. La storia della mediazione italiana sembra raccontare una progressiva trasformazione: da strumento volontario e quasi sperimentale a passaggio obbligato in numerose materie. Questa evoluzione ha favorito una vera cultura della composizione consensuale dei conflitti oppure rischia ancora di essere percepita come un semplice adempimento procedurale?
Credo che questa domanda colga pienamente lo spirito poliedrico (ma non per questo da considerarsi come ambivalente e meno ancora contraddittorio) del fenomeno della mediazione. In una visione ideale e “pura” dello strumento, quest’ultimo dovrebbe sempre considerarsi frutto di un incontro di volontà tra soggetti comunque disponibili a guardarsi lealmente negli occhi e a intavolare un dialogo costruttivo. In una società dove purtroppo il conflitto ancora assume connotati particolarmente rigidi, di rancore e rivendicazione, la mediazione “solo” volontaria avrebbe peraltro faticato troppo ad attecchire, poiché ciò avrebbe presupposto un cambiamento generale al quale la società non era (e forse non è ancora) preparata. Di qui la necessità di incentivare il ricorso alla mediazione anche attraverso forme di “coazione”, che la configurino quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Così operando, il legislatore ha comunque dato una grande opportunità all’utente del servizio giustizia: colui che crede ai metodi di composizione consensuale dei conflitti si trova di fronte un diverso “tavolo” e con esso una valida opportunità per risolvere la lite più celermente, con minori costi giuridici, economici ed emotivi e soprattutto anche con modalità e obiettivi finali che al giudizio riuscirebbero impossibili; chi ancora si ostina (ma mi permetto di aggiungere io in modo sterile) a credere soltanto nella logica dello scontro, continua invece a vivere la fase preventiva di mediazione come un adempimento burocratico da soddisfare, senza sostanziale utilità. Il problema in questi casi è delle parti, o meglio per esse dei difensori che le assistono e che dovrebbero guidarle a dipanare la controversia. Come dice un bel motto inglese beauty is in the eye of the beholder. Sta quindi a noi saperla intercettare. E sta a noi assegnare alla mediazione il giusto valore che le compete.
3. In questi trent’anni il legislatore è intervenuto più volte, dal D.Lgs. 28/2010 fino alla recente riforma Cartabia. Se dovesse individuare il filo rosso che collega tutte queste riforme, direbbe che l’obiettivo è stato principalmente deflazionare il contenzioso o costruire un nuovo modello di giustizia partecipata?
Mi pare che l’evoluzione normativa della disciplina della mediazione attraversi fondamentalmente due fasi. La prima è quella degli esordi, con l’emanazione del d.lgs. n. 28/2010 e con gli assestamenti degli anni immediatamente successivi, in cui pur già cominciando a credere nella mediazione, il legislatore sembrava piuttosto concentrarsi sulla portata deflattiva dello strumento e sul suo utilizzo, dunque, come forma di reazione alla endemica crisi che investe la giustizia civile. In questo senso mi pare si collochi anche l’intervento normativo del 2013 – a valle della scure fatta cadere dalla Corte costituzionale con la nota pronuncia n. 272/2012 – con il quale di fatto si ripropose l’idea di investire sulla mediazione soprattutto nella direzione di un alleggerimento del carico giudiziario. La riforma Cartabia è stata invece decisamente più meditata, e se pure ha comunque esteso l’ambito delle controversie per le quali la mediazione è prevista quale condizioni di procedibilità della domanda, lo ha fatto in modo ragionato e tenendo conto di un criterio di orientamento molto significativo, ovvero quello dei rapporti di durata, nei quali il potenziale benefico della ricomposizione consensuale del conflitto è più elevato proprio per l’originaria e fisiologica impostazione della relazione ad opera delle parti in termini di continuità. A ciò si aggiunga che sempre con la riforma Cartabia si sono voluti valorizzare il ruolo effettivo delle parti, affinare le tecniche, rafforzare i benefici economici, modifiche tutte nel segno di una nuova cultura della mediazione e di un più efficace modello di giustizia partecipata.
4. Se nel 1996 qualcuno avesse previsto che la mediazione sarebbe diventata una componente stabile del sistema giustizia, probabilmente sarebbe sembrato un visionario. Oggi, invece, quale potrebbe essere la prossima grande evoluzione normativa dell’istituto nei prossimi dieci anni: l’ampliamento delle materie, una maggiore integrazione con il processo o qualcosa che ancora non vediamo?
Concordo sul fatto che in questi ultimi trent’anni un importante cammino è stato fatto e che quelle che all’epoca potevano sembrare come visionare suggestioni si sono oggi trasformate sempre di più in certezze, la cui solidità deve tuttavia ancora essere implementata.
A questo scopo, credo si possa e si debba probabilmente dirigere in tutte le direzioni accennate. Dal punto di vista dell’ambito di applicazione dell’istituto, l’ampliamento delle materie per le quali la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità ha comunque come detto permesso di implementare, anche se forse un po’ d’imperio la cultura della mediazione. A questo proposito, tra l’altro, si sente anche in questi ultimi tempi molto parlare di una possibile ulteriore estensione dell’area della mediazione obbligatoria e questo è comunque un segno del funzionamento, al di là dei numeri e delle statistiche, dell’istituto. La maggiore integrazione con il mondo del processo è a sua volta necessaria, in quanto mediazione e giudizio, pur essendo ambiti ontologicamente differenti, condividono un sottostante comune ideale che è quello della giustizia. Da questo punto di vista non è assolutamente irrilevante che non soltanto il legislatore (con la disciplina della mediazione demandata), ma altresì l’organo di autogoverno della magistratura, ovvero il CSM, e con esso la Scuola Superiore della Magistratura, abbiano riconosciuto l’importanza dei percorsi di mediazione per i magistrati e ne favoriscano la conoscenza e la preparazione professionale attraverso corsi didattici e ulteriori esperienze formative.
Infine, quanto alla possibilità di un’evoluzione basata su un elemento ancora non chiaramente distinguibile, questa è a sua volta nella logica dei cambiamenti e delle scoperte. E certamente, nell’ambito in esame, l’orizzonte più significativo potrebbe essere favorito da un cambiamento sostanziale del pensiero umano e della società, attraverso la diffusione sempre crescente nelle nuove generazioni dei valori del rispetto, del dialogo e della pace. Se si riuscisse a operare in questa direzione, la mediazione diventerebbe uno strumento utile in ogni dimensione relazionale, con una sicura benefica ricaduta per l’intera collettività.



