Primo incontro di mediazione nella Riforma Cartabia: quali novità?

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Foto di Hans-Peter Gauster su Unsplash

di Nicola Giudice*

Tra le molte novità prevista dalla Riforma Cartabia, la nuova impostazione del primo incontro di mediazione (D.Lgs.28/2010 art. 8, c.6) è certamente quella che ha attirato maggiormente l’attenzione di mediatori e avvocati. Cerchiamo di capire insieme cosa cambierà per poi provare a immaginare gli effetti concreti.

La situazione fino al 30 Giugno 2023

Come è noto la norma, ancora in vigore fino al 29 Giugno, prevede lo svolgimento di un primo incontro introduttivo in cui le parti ricevono dal mediatore informazioni sull’istituto della mediazione per valutare se la propria controversia sia meritevole di essere gestita con questo strumento. Questa prima sessione è, per le parti, completamente gratuita. Solo in caso di avvio della mediazione, dovranno essere supportate le relative spese.
Questo modello di mediazione è in vigore da dieci anni e ha raccolto critiche e perplessità, ma anche apprezzamenti.

Da sempre contrari mediatori e organismi di mediazione, “costretti” dalla normativa a celebrare un primo momento di contatto tra le parti senza percepire alcun compenso. Anche avvocati e parti hanno vissuto non sempre positivamente questo incontro-filtro, da alcuni ritenuto una inutile perdita di tempo.

Non sono però mancati anche alcuni estimatori che hanno visto in questo primo incontro l’occasione per fornire a parti e legali tutte le informazioni utili a comprendere la logica della mediazione, ragionare insieme su come costruire il perimetro del confronto e, in definitiva, affrontare con piena consapevolezza il percorso della mediazione.

Di certo, nel bene e nel male, si tratta di un modello che ha fortemente caratterizzato l’esperienza italiana, rendendola un unicum rispetto ad altre esperienze straniere.
Per le domande di mediazione depositate dal 30 giugno 2023 in avanti il sistema cambierà nel seguente modo.

Il primo incontro: sarà una mediazione effettiva e a pagamento

Il primo incontro sarà di mediazione effettiva. In altre parole il mediatore sarà chiamato a impegnarsi attivamente per gestire al meglio la mediazione e le stesse parti. Queste ultime, salvo casi eccezionali, dovranno partecipare e dovranno collaborare per dimostrare di aver effettivamente tentato di raggiungere una soluzione.

La partecipazione a questo primo incontro avrà un costo, ridotto rispetto all’indennità complessiva di mediazione. In caso le parti raggiungano un accordo o comunque decidano di rivedersi, si faranno carico delle ulteriori spese di mediazione. Nulla di più sarà dovuto in caso di mancato accordo al termine di questa sessione.

Gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello Stato

A queste due novità si aggiungono importanti incentivi fiscali: per il costo per la partecipazione al primo incontro di mediazione e per l’onorario del proprio legale, la parte potrà beneficiare di un credito di imposta (fino ad un tetto massimo). Tali benefici saranno però dimezzati in caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
Altra importante leva a sostegno della mediazione: l’introduzione di una disciplina organica del patrocinio a spese dello Stato, giusta previsione a supporto delle parti prive di disponibilità economiche.

Mancano i decreti attuativi

Per poter dare una descrizione complessiva ed esauriente sarebbe necessario parlare anche delle nuove tariffe e delle modalità con cui poter godere dei citati benefici fiscali. Purtroppo, al momento in cui si scrive, a distanza di una decina di giorni dall’entrata in vigore della riforma, ancora non sono stati pubblicati i necessari decreti attuativi.
Anche senza questi importanti elementi è comunque possibile farsi una prima idea dello scenario che caratterizzerà questa “nuova” mediazione.

Un cambio di approccio alla mediazione

Si conclude l’era del “primo incontro informativo”. Le parti, vero centro di una mediazione, nel primo incontro della Riforma Cartabia, saranno chiamate sin da subito a prendere parte attiva ad una mediazione. Questo significa che dovranno essere ben preparate a sostenere un negoziato. Gli avvocati dovranno pertanto farsi carico di preparare preventivamente i propri clienti.
In particolare sarà necessario concordare una strategia, analizzare pro e contro della propria posizione negoziale, ragionare sulle possibili proposte da formulare e su obiettivi e benefici che ci si aspetta di raggiungere grazie alla mediazione. Fino ad oggi il primo incontro informativo creava una sorta di primo spazio di interlocuzione, utile a capire come organizzarsi al meglio in una mediazione effettiva. Come detto, venendo meno questo spazio di avvicinamento, il clima e l’approccio di mediatore, avvocati e parti sarà probabilmente diverso.

Una sfida per parti, avvocati e mediatori

Parti e avvocati parteciperanno al nuovo primo incontro senza aver avuto la possibilità di costruire la volontà di partecipare al procedimento, anche con il supporto del mediatore e dell’altra parte. Forse, sino ad oggi, questa possibilità è stata poco valorizzata, ma ora che la Riforma propone un nuovo approccio e che questa possibilità viene meno, anticipando la formazione della volontà ad un momento precedente, il nuovo primo incontro, dovrà fare propria l’esperienza costruita fino a qui.
Questa novità dovrà essere tenuta in debito conto dal mediatore. Il primo incontro dovrebbe quindi essere principalmente dedicato a comprendere l’effettivo desiderio delle parti di negoziare, a verificare l’effettivo impegno dei presenti e a costruire un’agenda di lavoro comune e condivisa. Dunque, per quanto superata dal punto di vista normativo, una fase di ingaggio e di condivisione di un comune piano di lavoro sarà comunque indispensabile. Si pensi, in particolar modo, ai casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ma le parti non hanno nessun interesse a coltivare un dialogo e a cercare un’intesa.
Il primo incontro, inoltre, avrà sì un costo, che sarà però comunque coperto dal credito di imposta riconosciuto dalla legge. Se questa è una buona notizia per mediatori e organismi di mediazione, che vedranno riconosciuta la propria opera, è difficile immaginare che le parti percepiscano l’investimento economico fatto per partecipare all’incontro di mediazione come un serio impegno al dialogo e al confronto.

Il fattore tempo

Quello che potrebbe essere un valore aggiunto della mediazione prossima ventura sarà soprattutto la durata e la qualità del primo incontro di mediazione della Riforma Cartabia. Ecco allora che sin dalla lettera di invito, spedita dall’organismo di mediazione alle parti, occorrerà far loro presente di riservarsi in agenda almeno un paio d’ore per poter affrontare con serietà e cura la controversia.

Guardare con fiducia alle novità

È difficile, oggi, riuscire a pronosticare se la nuova strutturazione del primo incontro di mediazione avrà successo. Mediatori, parti e avvocati avranno bisogno di tempo per adattarsi alle novità, non poche, previste dalla riforma. Di certo, a tredici anni dall’introduzione del Decreto Legislativo 28/2010, il livello di preparazione e consapevolezza in tema di mediazione è cresciuto. Gli avvocati non scendono più in sciopero, le occasioni di formazione si moltiplicano, così come la pubblicazioni di libri sempre più specifici e di ottima qualità. Le università hanno aperto i loro corsi allo studio della mediazione e ADR è un acronimo sempre più conosciuto. La cosa più importante da ricordare è che i mediatori, e con loro gli organismi di mediazione, hanno accumulato un patrimonio di esperienza che è invidiato da moltissimi paesi. Partendo da queste considerazioni, sembra lecito guardare con fiducia alle novità portate dalla Riforma Cartabia.