Partecipazione personale delle parti e rappresentanza sono temi rilevanti sia per la mediazione che per il suo (eventuale) seguito processuale
Come case manager presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, mi capita spesso di ricevere domande relative a due temi, tanto rilevanti per il procedimento di mediazione, quanto discussi in giurisprudenza.
I temi sono: la necessità o meno della partecipazione personale delle parti e la possibilità e la forma della rappresentanza in mediazione. Torniamo dunque ad occuparci del tema, già affrontato in passato.
Su tali punti un ottimo contributo alla chiarezza arriva da due articoli di Marco Marinaro pubblicati sul Sole 24ore del 28 giugno scorso, che mettono ordine nel panorama giurisprudenziale anche alla luce degli emendamenti presentati dal Governo al DDL 1662.
Ne sintetizzo di seguito i passaggi essenziali.
Presenza personale delle parti
Relativamente alla presenza personale delle parti in mediazione: la sentenza della Cassazione n. 8473 del 2019 ne valorizza l’importanza, sottolineando come il contatto diretto tra le parti e delle parti con il mediatore sia un presupposto fondamentale affinché la mediazione possa espletare la sua efficacia nel condurle a riprendere il dialogo, a ricostruire il loro rapporto professionale e a far emergere una soluzione che sia la più soddisfacente per gli interessi di ciascuno.
D’altro canto, nella medesima sentenza si avvalla la possibilità della rappresentanza in sostituzione della parte, conferibile a chiunque, compreso il proprio difensore, previo deposito di procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione.
La procura e la rappresentanza in mediazione
Se sul tema della forma della procura i giudici di merito aderiscono alla sopracitata pronuncia della Cassazione, alcuni di essi se ne discostano sul fronte della rappresentanza in sostituzione della parte, sostenendo che il rifiuto della parte di partecipare personalmente senza giustificato motivo può costituire improcedibilità della domanda per la parte attrice e possibile sanzione pecuniaria, nonché argomento di prova per tutte le parti.
Detta giurisprudenza di merito asserisce, infatti, che senza la partecipazione personale della parte non si possa ritenere esperito il tentativo di conciliazione e di conseguenza non si possa valutare come impossibile il raggiungimento di un accordo.
Altresì, una parte dei giudici di merito non ritiene sufficiente il diniego a proseguire espresso da una o entrambe le parti a seguito del primo incontro informativo per ritenere esperito il tentativo di conciliazione. Anche in questo caso prendendo le distanze dalla sopracitata sentenza della Cassazione.
Riforma del processo civile
Le medesime questioni della condizione di procedibilità, della presenza personale delle parti, della possibilità e delle modalità della rappresentanza e dell’effettività della mediazione (insieme al tema degli incentivi economici) sono oggetto degli emendamenti presentati dal Governo al DDL 1662, nell’ambito della seconda riforma della mediazione. Tali emendamenti promuovono l’effettività del tentativo di mediazione prevedendo di “favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse regolando le conseguenze della mancata partecipazione”. Si propone inoltre di prevedere la possibilità di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia.
La seconda riforma della giustizia alternativa italiana è una preziosa opportunità per colmare alcuni vuoti legislativi: blogmediazione.com segue passo passo il percorso normativo, che auspichiamo condurrà a un ruolo più incisivo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e prevenzione dei conflitti nel contesto del sistema giustizia, indubbia leva di sviluppo e ripresa economica, quanto mai necessaria in questo periodo.
Valeria Lovato