L’arbitrato: parliamo del fratello della mediazione

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Avvocata Sara ForniQuando si parla di ADR, accade sovente di ascoltare riferimenti all’arbitrato, uno strumento in realtà conosciuto dai professionisti e dalle grandi imprese ma meno noto al grande pubblico. Intorno a questo fenomeno nascono voci spesso prive di fondamento o comunque imprecise. Per iniziare a fare un po’ di chiarezza e capirne qualcosa di più abbiamo posto qualche domanda all’Avv. Sara Forni, responsabile dell’ufficio arbitrato di Camera Arbitrale di Milano (CAM).

Che cos’è l’arbitrato e in cosa si differenzia dalla mediazione?

L’arbitrato è un ADR attraverso il quale le parti affidano la decisione di una o più liti a soggetti “privati”, chiamati arbitri. L’arbitrato commerciale in Italia è disciplinato dalle norme del Codice di procedura civile (artt.806 e ss.) e, per quanto riguarda le controversie in materia societaria, dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs.5/2003. Ciò che più differenzia l’arbitrato dalla mediazione è la funzione giudicante dei terzi (arbitri). L’arbitrato (rituale) è, infatti, un vero e proprio giudizio, che si conclude con un lodo, avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

In quali casi è utile ricorrere all’arbitrato?

Ricorrere all’arbitrato può rivelarsi sempre utile, nella misura in cui questo strumento consente alle parti di giungere ad una decisione in tempi brevi. Occorre però scegliere una forma di arbitrato che sia in armonia con le peculiarità del caso concreto. È quindi prudente, prima di inserire una clausola, valutare tutti gli elementi, tra i quali i costi del servizio, la composizione del Tribunale Arbitrale, la sede dell’arbitrato, etc. In caso di arbitrato di valore modesto e di complessità ridotta è in genere preferibile applicare le procedure rapide o semplificate. Ad esempio, presso la Camera Arbitrale di Milano, a partire dal 1°luglio 2020, è stata introdotta una procedura di arbitrato semplificato che prevede, tra l’altro, che la decisione sia affidata ad un Arbitro Unico, che la durata del procedimento sia contenuta entro soli tre mesi, che i costi del procedimento siano ridotti rispetto alla procedura ordinaria di circa il 30%. Occorre infine sottolineare che la scelta dell’arbitrato si rivela particolarmente opportuna in caso di controversie con elementi di internazionalità.

Che cos’è la clausola compromissoria?

Si tratta di una clausola inserita in un contratto e dedicata alla risoluzione delle controversie. Attraverso questa clausola (detta anche “clausola arbitrale”) le parti manifestano la volontà di affidare la decisione di future ed eventuali controversie a uno o più arbitri. Sempre grazie a questa clausola le parti possono stabilire di affidare l’amministrazione del procedimento ad una specifica istituzione arbitrale, richiamando l’applicazione del relativo regolamento.
Per venire incontro alle esigenze delle parti e favorire l’inserimento di clausole arbitrali valide ed efficaci, normalmente le istituzioni arbitrali mettono a disposizione una serie di modelli. Per quanto riguarda la Camera Arbitrale, sul sito web sono presenti modelli di clausola in italiano e in inglese.

Quanto costa ricorrere ad un arbitro?

La risposta dipende da molte variabili: il numero di arbitri, se l’arbitrato è gestito da un’istituzione, il valore della controversia e così via. Il sistema dei costi adottato dalla CAM e dalle principali istituzioni arbitrali è fondato sul valore di controversia. Entrando più nel dettaglio, la CAM pubblica un tariffario nel quale vengono definiti 12 scaglioni di valore di controversia e indicati i costi del procedimento per ogni scaglione. Le voci di costo sono le seguenti: onorari per la Camera Arbitrale, onorari per l’Arbitro Unico e onorari per il Tribunale Arbitrale; sono costi complessivi, da dividersi tra le parti, al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA. Gli onorari spettanti alla Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono fissi, mentre quelli previsti per l’arbitro o per gli arbitri prevedono una forbice di valore, compresa tra un minimo ed un massimo. Nella determinazione dell’onorario dell’arbitro e degli arbitri nel singolo caso il Consiglio Arbitrale, organo tecnico della CAM composto da esperti di arbitrato e ADR, tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. Trattandosi di un sistema piuttosto articolato, è sempre consigliabile contattare l’istituzione per fare una verifica sul caso specifico.
Arbitrato e mediazione sono strumenti tra loro concorrenti?
Arbitrato e mediazione sono strumenti complementari, tanto che spesso le istituzioni arbitrali, tra le quali la CAM, propongono clausole che prevedono preliminarmente un tentativo di mediazione seguito, in caso di insuccesso, dall’arbitrato (c.d. clausole multi-step o multi-tiered). Queste clausole riescono a combinare i vantaggi di entrambi gli strumenti. Nella prima fase le parti hanno la possibilità di farsi assistere da un terzo competente e neutrale nella ricerca di un accordo, costruito sulla base delle esigenze del caso concreto. Solo in caso di mancato accordo le parti avvieranno un procedimento arbitrale, più formale, complesso e dispendioso in termini di tempi e costi, ma che comunque offre numerosi vantaggi rispetto alla giustizia statuale.