di Nicola Giudice
Il 25 Gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 216 del 27.12.24, c.d. “Correttivo Cartabia” in tema di mediazione, che ha così modificato il D.Lgs. 28/2010 che, come è noto, rappresenta la norma di base in tema di mediazione civile e commerciale.
Le novità apportate dal legislatore intervengono su alcuni aspetti del procedimento di mediazione e meritano un approfondimento.
Mediazione online
Uno dei punti su cui si è focalizzata l’attenzione del legislatore è stato lo svolgimento della mediazione online. La modifica, molto attesa dagli operatori, sembra avere risolto i dubbi interpretativi anche se alcune zone d’ombra permangono.
La mediazione potrà svolgersi in forma telematica (art.8 bis). In questo caso, dall’inizio alla fine il procedimento dovrà svolgersi in forma digitale. In alternativa, le parti potranno optare per svolgere incontri “con modalità audiovisiva da remoto” (art.8 ter).
Questo significa che parti e mediatore potranno sempre optare per una forma mista (e quindi alternando incontri a distanza e in presenza o consentendo a ciascuna parte di partecipare all’incontro con la modalità più opportuna). L’unico vincolo posto dal legislatore consiste nella firma del verbale, che dovrà seguire la stessa modalità da tutti (o con firma elettronica o con firma tradizionale su carta, davanti al mediatore). Si è voluta evitare la creazione di verbali a firma mista, sottoscritti un po’ a penna, un po’ con firma digitale, e magari successivamente scansionati e stampati.
Per evitare che sorgano difficoltà e contrasti al momento della sottoscrizione, sarà indispensabile che le parti concordino la comune modalità di firma prima che l’incontro si svolga. Sarà quindi determinante l’intervento di mediatori e delle segreterie degli organismi di mediazione che dovranno preoccuparsi di affrontare questo aspetto.
Verbale e accordo: documenti distinti
È stato definitivamente chiarito che il verbale di mediazione e l’accordo di conciliazione (art.5 ter) sono due documenti distinti. Il secondo, ove presente, sarà un allegato del primo. In passato la norma non era chiara, lasciando spazio sia alla possibilità che l’accordo dovesse essere contenuto nel verbale, sia che si trattasse di documenti distinti.
Più tempo per mediare
Un altro importante intervento ha riguardato la durata della mediazione. Il testo precedente stabiliva una durata massima di tre mesi prorogabile fino a sei. La nuova norma (art.6) prevede un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi”, che potrà essere prorogato “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
In caso si tratti di mediazione demandata dal giudice, la durata resta di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.
Questo è un intervento provvidenziale, richiesto a gran voce sia dagli avvocati che dai mediatori. Non solo sei mesi possono essere un termine relativamente breve in taluni casi, ma pareva del tutto irragionevole l’impossibilità di concordare una proroga. Questo non dovrà però costituire una buona ragione per allungare i tempi del negoziato. Sarà opportuno che sul punto gli Organismi di Mediazione tengano monitorata la situazione.
Chiarimento sulla procura
Un’altra novità riguarda la procura rilasciata dalla parte all’avvocato. In tale documento dovrà essere riportato il numero del documento di identità del delegante (art.8, 4 bis).
Deposito del verbale presso la segreteria
Il calcolo per il decorso del termine di decadenza partirà dal momento in cui il verbale sarà “depositato presso la segreteria” (art.11, 4 bis). Starà agli organismi di mediazione e ai mediatori stabilire con chiarezza in quali forme attestare tale deposito e renderne partecipi le parti.