Riforma Cartabia: il cerchio si chiude con l’entrata in vigore del DM150/23. Intervista al Prof. Danovi

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Lo scorso 15 novembre è entrato in vigore l’atteso DM 150 2023, con cui vengono disciplinati gli aspetti tecnici della riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale. Nell’intervista che segue il Prof. Filippo Danovi, Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, già Vice-Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ci offre una panoramica delle novità più salienti, a completamento della sua precedente intervista sulla sopracitata riforma, pubblicata su questo blog lo scorso 8 marzo.

Quali sono le novità principali introdotte dal Decreto 150 del 24 ottobre 2023?

Il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 completa il quadro della riforma della giustizia civile nel campo della mediazione e risulta particolarmente ampio e articolato: consta invero di 49 articoli, rispetto ai 21 articoli del precedente decreto 18 ottobre 2010 n. 180 (che viene abrogato).
Il nuovo decreto si occupa di aspetti tecnici e organizzativi, ma non per questo di minore rilevanza, soprattutto dal punto di vista applicativo e della concreta esperienza delle mediazioni: esso contiene, tra le diverse previsioni, la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dalla riforma della giustizia civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206).
A mio avviso, la novità forse principale del d.m. n. 150 del 2023, che deve essere letto in continuità con i principi e le previsioni contenute nel d.lgs. n. 149 del 2022 sulla riforma del processo civile, riguarda il primo incontro di mediazione, che risulta potenziato dalla riforma, essendo configurato come incontro effettivo. Invero, come previsto dalla riforma, il d.m. n. 150 del 2023 introduce l’indennità anche per il primo incontro: un’indennità – non prevista in passato – per le spese di mediazione dovuta all’organismo per il primo incontro, che si aggiunge alle spese di avvio (e alle spese vive).
Inoltre, viene prevista una nuova tabella ministeriale aggiornata delle spese di mediazione, con previsione per ciascuno scaglione di valore della lite di importi minimi e massimi.

Tra queste, quali le appaiono come le innovazioni di maggior impatto e perché?

L’innovazione che risulta di maggiore impatto sembra essere, sotto il profilo operativo e sistematico, proprio l’introduzione dell’indennità di primo incontro; questa novità, se da un lato comporta maggiori oneri a carico delle parti nella fase introduttiva della mediazione, dall’altro lato e parimenti rafforza l’effettività della mediazione, correttamente valorizzando il ruolo del mediatore nell’ambito di tutto il procedimento (e così anche nel primo incontro), con il verosimile side effect di potenziare anche i risultati dell’istituto.

Quale influenza ritiene che avrà la citata disciplina secondaria sulla professionalità del mediatore?

L’influenza della disciplina potrà essere positiva, perché il decreto ministeriale prescrive, tra gli altri, articolati requisiti di formazione iniziale e continua per i mediatori.
Per i mediatori esperti nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere, e per i mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo, vengono inoltre richiesti ulteriori percorsi formativi specialistici.
Sono chiari segnali di una sempre maggiore presa di coscienza della complessità della mediazione e di un’attenzione alla necessità della diffusione di un’adeguata cultura del fenomeno.

Come il DM 150/2023 potrebbe cambiare, a suo avviso, il modo di operare degli Organismi di mediazione e degli Enti formatori?

Con riferimento agli organismi di mediazione, potrebbe essere data maggiore rilevanza, anche nella riorganizzazione dei calendari, al primo incontro di mediazione. Con riferimento agli enti formatori, sarà richiesta una sempre crescente qualità e specializzazione formativa.

Infine, come pensa che verrà recepita/percepita la nuova tariffazione da parte degli operatori del mercato?

È prematuro esprimersi a riguardo, tenuto conto del fisiologico lasso temporale necessario per dare concreta applicazione al decreto; il mio auspicio, tuttavia, è che le nuove tariffe da parte degli operatori del mercato possano tenere conto della più ampia fruibilità possibile dell’istituto della mediazione anche in termini economici, garantendo, anche insieme agli ulteriori decreti ministeriali previsti in materia di mediazione (si vedano i decreti del 1° agosto 2023 in materia di patrocinio a spese dello Stato e di incentivi fiscali), un effettivo accesso di tutti i cittadini all’istituto della mediazione, per valorizzarne pienamente le elevate potenzialità.