Riforma civile: Tribunale Unico per le famiglie e mediazione

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di Greta Pizzocri*

Family Act

A qualche mese dall’entrata in vigore della Legge n. 206/2021, dalla pubblicazione in G.U. della Legge n. 32/2022 (c.d. Family Act) e dalla recentissima pubblicazione in G.U. (17 ottobre 2022), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l’attesa cresce per l’istituzione del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie.
Se da un lato l’aspettativa di avvocati e addetti ai lavori è quella di concretizzare una maggior attenzione verso quegli aspetti che tutelano il sistema famiglia, dall’altro il legislatore sembra muoversi nella direzione di una tutela della funzione sociale ed educativa delle famiglie favorendo, il più possibile, il mantenimento della comune responsabilità genitoriale.
Intenzione che nella riforma, epocale, del processo civile si manifesta favorendo tutte le forme di ADR che sembrano destinate, non solo ad incentivare una degiurisdizionalizzazione finalizzata al contenimento del numero di contenziosi e ad una riduzione del carico dei giudici, ma al superamento di una logica avversariale, tipica del processo, favorendo una modalità compositiva dei conflitti.

Per incentivare questo passaggio culturale, la Riforma Cartabia ha esteso, ad esempio, la negoziazione assistita familiare a tutti quegli ambiti dai quali, ad oggi, era stata esclusa:
1. per la disciplina e le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
2. per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio;
3. per la modifica delle condizioni già determinate nelle procedure di cui ai punti 1 e 2;
4. per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
5. per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 c.c.

Il legislatore delegato ha scelto, poi, di incentivare la mediazione civile e commerciale puntando sulle esenzioni fiscali e sul credito di imposta.
Chi ricorrerà alla mediazione sarà esentato dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti necessari, nonché dal pagamento dell’imposta di registro sia sul verbale che sull’accordo conclusivo (limite massimo € 100 mila).
Il credito di imposta sarà a panaggio del raggiungimento di una conciliazione nella misura dell’indennità prevista per la mediazione (€ 600,00).

Un altro degli aspetti fondamentali di questa riforma è la previsione della riorganizzazione di una serie di figure professionali destinate a contribuire agli scopi dettati, in primis, dal PNRR, quali: riduzione dei tempi procedimentali, maggiore attenzione a famiglia e minori e, non da ultimo, destinare un maggiore spazio alla c.d. giustizia riparativa in ambito penale. Professionisti come i mediatori civili e commerciali, i mediatori familiari e i mediatori destinati alla giustizia riparativa.
Le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore vengono tipizzate dalla L. 206/2021, art. 1, commi 30 e 31, lett. a) e vengono estesi i casi in cui il curatore è tenuto ad ascoltare il minore stesso.

Certamente, i decreti attuativi futuri definiranno modalità e ambiti in cui figure come i mediatori civili, commerciali e familiari saranno tenuti ad operare, ma già oggi numerose scuole di formazione si sono organizzate per dare ai professionisti una formazione integrativa di alto livello.
Per citarne una, a proposito dei mediatori familiari: la scuola di formazione dell’Associazione GeA-Genitori Ancora di Milano, alla Direzione scientifica del Prof. Fulvio Scaparro e prima Associazione in Italia a trattare di Mediazione familiare, ha previsto corsi in Diritto delle relazioni familiari e di Violenza domestica, argomenti imprescindibili nella formazione prevista per queste figure professionali dalla Riforma Cartabia.

In quest’ottica, che riposa su un vero e proprio cambio di paradigma, anche culturale, di approccio al conflitto, sia che si manifesti nelle famiglie che nei contesti sociali più allargati, si colloca lo spazio pensato per un processo unitario radicato avanti ad un Tribunale unico per la famiglia.

Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie

Composizione

Lo schema di decreto legislativo di attuazione modifica l’art. 50 del R.D. n. 12/1941, definendo quella che sarà la composizione dell’ufficio del Tribunale Unico:

“Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva, e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti”.

Competenze
All’art. 50.1. si passa alla definizione delle funzioni e delle attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: “Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

Composizione
La sezione circondariale del Tribunale Unico giudicherà in composizione monocratica.
La sezione distrettuale giudicherà, in materia civile, in composizione collegiale con un numero di tre componenti; mentre nei procedimenti in materia di adozione, adozione internazionale e dell’adozione in casi particolari, in materia penale e nelle restanti materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudicherà, in composizione collegiale (due magistrati e due giudici onorari esperti).

Operatività
L’istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata fissata nel 31 dicembre 2024. Data entro la quale il Governo dovrà varare quelle norme di coordinamento indispensabili alla gestione dei processi ancora pendenti.

Ancora molto tempo ci vorrà per verificare, concretamente, la reale portata di questa riforma.
Senza dubbio, però, lo sforzo fatto per cercare di promuovere una cultura altra rispetto a quella strettamente processuale mira, da un lato a depotenziare un conflitto che danneggia, da sempre, il singolo come l’intera collettività e dall’altra, per le questioni strettamente familiari, testimonia una presa di consapevolezza nel tentare di percorrere vie alternative prima che i genitori affidino le decisioni sulla loro vita e su quella dei loro figli ad un giudice che, per quanto attento e competente, difficilmente potrà cogliere l’unicità di quella famiglia che si sta disgregando e dei suoi bisogni.

Riferimenti normativi

Legge n. 32/2022, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, entrata in vigore 12 maggio 2022

Legge n. 206/2021

D.Lgs. n.149/2022, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

*Mediatrice familiare, Socia MEDEFitalia Mediatori della famiglia Italia