Mediazione interculturale: un ponte tra culture e lingue diverse

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di Khadija Lahmidi*

La mediazione culturale: una prima introduzione

L’inserimento di consistenti fasce di popolazioni immigrate richiede di attivare scambi e trasformazioni culturali nelle abitudini sociali, nel confronto quotidiano e nelle pratiche concrete.

La presenza fisica di persone immigrate ci colloca in una dimensione globale e, al contempo, ci pone davanti al concetto dell’integrazione culturale, che richiama quello del rispetto delle diversità. L’immigrazione è uno fra i temi più predisposti a creare stereotipi e pregiudizi perché alimenta una serie di paure da parte della società ospitante che si sente in qualche modo minacciata. Di conseguenza, lo straniero viene frequentemente identificato quale capro espiatorio delle tensioni sociali. L’individuazione e la creazione di terreni di mezzo, in cui veder rispettata la propria differenza ma in cui è possibile contrattare nuove dimensioni del vivere insieme, divengono allora funzioni essenziali per una reciproca comprensione.

Il significato del termine

Nel nostro paese la strada verso una possibile convivenza è stata ed è costruita individuando spazi di negoziazione volti allo scambio e all’incontro con la persona immigrata attraverso la mediazione linguistico-culturale usata quale possibilità di costruzione di terreni di confronto tra le differenti culture.

Mediare, in generale, assume il significato di avvicinare persone che fanno riferimento a matrici culturali diverse. Nello specifico è un termine che può racchiudere sensi e contenuti molteplici (Favaro, Nigis, 1999):
– Insieme di pratiche, di azioni, per favorire i processi di comunicazione, di conoscenza reciproca delle culture;
– Spazio di prevenzione del disagio e della conflittualità, che permette l’espressione della domanda, decodificandola e traducendola in termini di diritto.
Il termine mediare significa trovare un punto d’incontro, ma anche scegliere una via di mezzo o favorire compromessi, appianare, smussare, tradurre, negoziare, trattare. La mediazione interculturale rappresenta l’impegno razionale a contenere le risposte immediate e reattive, e a trasformarle in momenti di crescita e costruzione, attraverso l’acquisizione di uno spazio intermedio che avvicina alla conoscenza e soluzione del problema (Ceccatelli Gurrieri, 2003).

Il quadro normativo italiano

Entrando nel merito della legislazione, secondo la Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 88 (COM) 3460 (Professioni intermedie del lavoro sociale) e Isfol – Repertorio delle Professioni– Attività associative – Mediatore culturale, il mediatore interculturale è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei cittadini immigrati. L’individuazione di tale figura professionale e degli standard minimi di competenza, l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione a esso rientrano nell’ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche, la certificazione delle competenze e la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

A livello nazionale non è stata mai adottata una legislazione organica che definisca la professione del mediatore interculturale. I riferimenti a tale figura si ritrovano tuttavia sparsi nella normativa in materia di immigrazione e in alcune norme di settore:
– il D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione), all’articolo 38, in materia di istruzione degli stranieri ed educazione interculturale, richiama la figura dei mediatori culturali come ausilio nelle comunicazioni con le famiglie degli alunni stranieri;
– la Circolare n. 24/2006, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito i compiti della figura professionale, indicando le seguenti aree di intervento: accoglienza degli alunni stranieri, facilitazione del rapporto tra la scuola e le famiglie, agevolazione della comunicazione, orientamento scolastico e promozione dell’educazione interculturale, valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri;
La mediazione interculturale assume, inoltre, un ruolo rilevante nell’ambito dei servizi rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale. Al ruolo dei mediatori come strumento per l’integrazione dei migranti è fatto esplicito riferimento nell’ambito della strategia nazionale di integrazione (Piano Nazionale di Integrazione per le persone Titolari di Protezione Internazionale) del 2017.
La mediazione culturale e linguistica è, inoltre, un servizio fondamentale nella rete SAI (sistema di accoglienza e integrazione) facendo parte dei servizi minimi e obbligatori. In particolare, il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.
Nel 2014 un di Gruppo di Lavoro Istituzionale” (GLI), coordinato dal Ministero dell’Interno, ha lavorato alla definizione di un possibile riconoscimento della figura del mediatore interculturale a fronte della mancanza di un profilo omogeneo valido per tutto il territorio nazionale. Obiettivo del gruppo era quello di individuare le competenze necessarie a qualificare la figura, e le relative procedure di certificazione; il fatto che tali elementi siano univoci, equipollenti e condivisi da tutte le Regioni è importante al fine di delineare una qualifica che sia spendibile sul mercato del lavoro in tutto il Paese.
Il lavoro svolto aveva portato ad individuare le competenze necessarie, tra le quali quelle di tipo relazionale, quelle linguistiche e la conoscenza delle culture altre.
Gli esiti di tale lavoro sono confluiti nel Dossier di sintesi “La qualifica del mediatore interculturale. Contributi per il suo inserimento nel futuro sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

La situazione attuale

Attualmente ogni regione ha un meccanismo a sé stante, con regole differenti e non omogenee. In tal senso diverse proposte di legge attualmente depositate in Parlamento, chiedono l’istituzione di un Albo nazionale dei mediatori, l’iscrizione al quale abiliti allo svolgimento della professione in tutto il territorio nazionale e sia condizione unica e necessaria allo svolgimento della professione medesima.

In conclusione possiamo, quindi, definire il Mediatore Interculturale quale figura professionale che opera per facilitare l’interazione, la collaborazione e la convivenza negli ambienti multiculturali, sia tra i cittadini di origini e culture varie che con le istituzioni pubbliche.
Nell’ambito della mediazione l’operatore si pone l’obiettivo di facilitare la relazione tra i migranti e le istituzioni per contribuire al loro effettivo inserimento; aiutare i servizi pubblici e/o privati e i loro operatori a superare le difficoltà di comunicazione con l’utenza immigrata; favorire la realizzazione delle pari opportunità nel godimento dei diritti di cittadinanza da parte dei cittadini immigrati; favorire le pratiche interculturali nei servizi. Il dispositivo della mediazione è dunque rivolto sia alle istituzioni che ai cittadini immigrati.

Analogie con la mediazione civile e commerciale

Conoscendo già la figura del mediatore civile e avendo analizzato la figura del mediatore interculturale, a questo punto ci risulta più semplice individuare le analogie presenti tra le due figure:
• i veri protagonisti del colloquio/mediazione sono le parti, l’operatore/mediatore ha un ruolo di terzo facilitatore della comunicazione;
• imparzialità, entrambe le figure hanno il dovere di mantenersi estranei a interessi di parte e di valutare le cose con obiettività senza esprimere giudizi o pareri personali;
• neutralità, condizione o l’atteggiamento che consiste nel non prendere posizione in favore di alcuna delle parti coinvolte;
• riservatezza interna e esterna, le informazioni ricevute all’inizio dell’intervento da parte dell’operatore del servizio sulla natura del colloquio non devono essere divulgate agli utenti.

In nessun modo, mentre tutto quello che è stato espresso durante il colloquio deve essere tradotto e condiviso con l’operatore; nella mediazione nulla di ciò che viene detto durante potrà essere divulgato e nulla, se non con espressa autorizzazione della parte, può essere detto di ciò che la parte rileva al mediatore in sessione privata.

Fonti:
integrazionemigranti.gov.it
Capirsi diversi (idee e pratiche di mediazione interculturale) Graziella Favaro, Manuela Fumagalli

*mediatrice culturale/linguistica