di Cristina Bianchi*
Dopo molti anni, qualche mese fa ho deciso di fare ritorno in Grecia. Quando mi sono trovata lì, ho sentito, nell’aria, nel cibo, nei volti, un inspiegabile senso di famigliarità, un “sentirmi a casa”, che mi ha accompagnata per tutto il tempo della mia breve vacanza. E’ capitato anche a voi?
Studi scientifici sul DNA mitocondriale corroborano questa mia sensazione, mettendo in luce che il nostro corredo genetico italiano e quello greco hanno una comune matrice.
Non è quindi forse affatto un caso che la recente legge sulla mediazione, emanata in Grecia, somigli molto alla nostra.
Anche in Grecia, i primi interventi legislativi sulla mediazione, hanno incontrato un certo numero di battute d’arresto giudiziarie, così come blocchi dovuti alle vive proteste degli avvocati.
Il nuovo Ministro della Giustizia della Grecia, Konstantinos Tsiaras, ha convocato i massimi esperti in mediazione, esponenti dell’avvocatura, giudici e tecnici con lo scopo di disegnare un testo legislativo per l’efficienza del sistema giudiziario greco, sfociato nella nuova legge nr. 4640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 Novembre 2019.
Di fronte al Parlamento, Tsiaras si è espressamente riferito al modello italiano del “primo incontro” di mediazione, al quale la Grecia si è ispirata, anche alla luce dei suoi risultati degli ultimi sei anni.
La Grecia può ora contare su un nuovo sistema di mediazione, che ricalca il nostro, e che prevede:
– un primo incontro informativo obbligatorio con un mediatore accreditato, come condizione di procedibilità, nelle questioni in materia familiare (ad esclusione di diritti non disponibili e divorzi), per le vertenze ordinarie di valore superiore ai 30.000,00 Euro, e per quelle che riguardano richieste non monetarie, con possibili sanzioni, comminate dal giudice, a carico della parte che non ha partecipato
– il costo del primo incontro, gli importi minimi degli onorari degli avvocati, la cui presenza è obbligatoria, ad eccezione di casi specifici, mentre l’onorario del mediatore viene concordato tra le parti
– che il mediatore deve seguire un corso di 80 ore e sostenere un esame, per accreditarsi, e ha l’obbligo partecipare a corsi di aggiornamento
– che se le parti non concordano sul mediatore da convocare, scelto in elenchi di professionisti accreditati, anche stranieri, questo verrà designato da una commissione apposita
– che la procedura si deve concludere entro 40 giorni dal giorno dell’incontro formativo, ma il termine può essere esteso, per comune volontà delle parti
– che il verbale contenente l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore e può essere dotato di efficacia esecutiva, se presentato a un tribunale.
Italia e Grecia, culle della cultura classica, hanno scelto un modello di mediazione, al quale è auspicabile che altri Paesi si ispirino.
*mediatore, consulente proprietà industriale