Lo scorso 8 Ottobre si è svolto a Milano il secondo confronto sulla mediazione in Italia e in Russia. Il seminario, in videoconferenza tra Camera Arbitrale di Milano e l’Università di Mosca MGIMO, è stato organizzato in collaborazione con lo Studio De Berti Jacchia ed ha visto la partecipazione di esperti dei due paesi che si sono confrontati sulla situazione della mediazione civile e commerciale nelle rispettive realtà di provenienza.
Gli interventi sono stati moderati dall’avv.Armando Ambrosio e dalla Dott.ssa Oksana Oleneva (studio De Berti Jacchia).
Maria Francesca Francese, Corrado Mora e Mario Francesco Dotti – tutti mediatori accreditati presso il Ministero della Giustizia e mediatori internazionali di CAM – hanno approfondito alcuni aspetti della normativa e della pratica della mediazione civile e commerciale in Italia.
Corrado Mora ha fornito il quadro sintetico delle vicissitudini del Decreto 28/2010 dall’entrata in vigore della cosiddetta “prima versione” dell’obbligatorietà al passaggio all’obbligatorietà del solo primo incontro informativo con il mediatore.
La curiosità dei partecipanti russi si è focalizzata sul rapporto tra mediazione e tribunale poiché è proprio questa una delle differenze principali (oltre l’assenza di forme di obbligatorietà nella legislazione russa) tra i due sistemi. Se è vero che una forma di obbligatorietà introdotta dalla normativa italiana è quella per cui il giudice, indipendentemente dalla materia del contendere, può ordinare alle parti di effettuare un tentativo di mediazione – che verrà attivato nelle forme previste dal dettato normativo, presso enti accreditati scelti dalle parti – è pur vero che questo potere viene attivato sporadicamente (ma la tendenza è in aumento) e che le parti arrivano alla mediazione prima di accedere al tribunale perché ciò è previsto dalla legge.
In Russia invece, si accede alla mediazione nella maggior parte dei casi su invito del giudice delle corti statali e della corte specializzata in IP quando la causa è già iniziata e spesso la mediazione si svolge all’interno del tribunale in specifiche “conciliation rooms” (court-annexed mediation). Il collegamento quindi, non è solo concettuale, ma anche “fisico”.
La riservatezza del procedimento e la norma per cui il mediatore non può essere chiamato a testimoniare sulla mediazione in un eventuale successivo procedimento di fronte al giudice ha costituito un altro punto di discussione. A differenza di quanto accade in Italia, in Russia, se le parti raggiungono un accordo, questo viene esaminato dal giudice della causa in corso, che può anche non accettarlo e riassumere il procedimento.
Sul fronte russo parallelamente, Dimitry Davydenko ha esposto la normativa in vigore nella federazione derivante da varie fonti (codice di procedura commerciale, codice di procedura civile, codice del lavoro, legge federale sull’arbitrato nella federazione russa e codice civile oltre a forme di regolamentazione privata (residuale). Alcune domande, lato italiano, hanno avuto ad oggetto la peculiare differenza tra mediatore professionale e mediatore non professionale. Quest’ultimo prende le mosse da una figura ricorrente tra le comunità islamiche, il saggio del villaggio che compone le controversie nella comunità. Mentre il mediatore professionale, pur non esistendo una lista come quella per i mediatori accreditati dal Ministero della Giustizia in Italia, deve possedere una serie di requisiti ben precisi (almeno 25 anni di età, diploma di laurea, superamento di un percorso formativo specifico stabilito dal governo), il mediatore non professionale opera sulla base della fiducia delle parti della controversia riguardo alle sue capacità e non può prestare la sua opera nelle mediazioni court-annexed.
Mario Dotti ha introdotto le criticità derivanti dal passaggio dalla teoria alla pratica del sistema italiano. La percezione della “obbligatorietà” da una parte di avvocati ancora scettici sullo strumento, l’ambiguità della norma che prevede un incontro “informativo”/programmatico obbligatorio con il mediatore per alcune materie del contendere nell’ambito del quale però può essere raggiunto un accordo. Questa peculiarità del dettato normativo spinge alcuni avvocati a impegnarsi in negoziati prematuri, saltando in toto la fase esplorativa sugli interessi e contrattando quindi sulle posizioni, vanificando proprio quelli che sono i benefici della mediazione.
Si è poi discusso di due aspetti strettamente collegati: il compenso del mediatore e la qualità della mediazione.
Su quest’ultimo punto si è vista una netta convergenza di prospettive, sia da parte dei commentatori russi che italiani.
Se la mediazione viene offerta a tariffe molto basse, può essere ritenuta da tutti, utenti finali in testa, uno strumento di poco valore. Il mediatore percepisce in media un decimo di quanto percepisce l’avvocato nella assistenza alla parte in mediazione.
Ciò si riflette anche sulla qualità del mediatore che non ritiene economicamente conveniente investire sulla propria formazione. Di conseguenza saranno rari i mediatori che facciano della mediazione la loro professione principale, e a cascata, l’utente avrà (ed ha) la netta percezione di uno strumento reso a livelli molto variabili di professionalità e qualità.
Maria Francesca Francese e Natalia Gaidayenko Schaer hanno concluso l’incontro affrontando un hot topic del momento, quello della convenzione di Singapore sull’esecutività degli accordi frutto di mediazioni internazionali. Siglata in prima battuta da 46 Stati seguiti da ulteriori 5, la convenzione non è però stata ancora firmata da Stati EU e dalla Russia (Cina e USA hanno aderito entusiasticamente).
Secondo Francese, anche l’Europa arriverà alla firma, con tutti i paesi membri dell’unione. E’ solo un ritardo tecnico dovuto a uno studio circa l’effettiva fattibilità, visto che l’Europa ha già una direttiva sulla mediazione ed occorre agire con prudenza e coordinando le legislazioni nazionali. Gaidyenko Shaer ha fatto una panoramica sui benefici per i vari paesi aderenti che va da un’effettiva maggiore fluidità nella risoluzione delle controversie commerciali internazionali al pretesto per implementare una normativa sulla mediazione che fino ad oggi inesistente o carente.
L’incontro è terminato con soddisfazione dei relatori e dei partecipanti (da Milano Mediatori internazionali come Antonia Marsaglia, Cristina Bianchi, Stefano Pavletic e Claudia Bruscaglioni, il prof. Luigi Cominelli, il dr. Pignanelli, general manager della Travaglini spa e Leonora Barbiani della Camera Italia-Russia.