La mediazione nella responsabilità medico sanitaria rappresenta uno degli ambiti più impegnativi per il mediatore italiano. Agli aspetti emozionali, spesso molto forti, si affiancano elementi tecnici e giuridici di notevole complessità. I valori economici in gioco sono spesso rilevanti così come l’impatto delle decisioni che possono essere prese. E’ quindi legittimo domandarsi quale livello di specializzazione occorre e che tipo di formazione possa rendersi necessaria, anche alla luce delle recenti riforme in materia (Legge Gelli).
Orsola Arianna, mediatrici e formatrice, vanta anni di esperienza in questo settore. Il prossimo 24 gennaio 2018, in Camera Arbitrale di Milano, condurrà un seminario rivolto, in particolar modo, a mediatori interessati ad approfondire il tema.
Blogmediazione le ha rivolto qualche domanda.
Quali sono le peculiarità della mediazione in ambito di responsabilità medica e sanitaria?
Quella della responsabilità medico sanitaria è una materia molto specifica che può rendere necessario il dover affrontare alcune problematiche come, ad esempio, la verifica e la ripartizione della responsabilità oltre alla quantificazione dei danni, il coinvolgimento delle Compagnie di Assicurazione (ora anche del Fondo di Garanzia), la presenza di un procedimento penale pendente oppure il timore degli Enti Pubblici di incorrere in un giudizio da parte della Corte dei Conti.
Potrebbe essere utile, affinché le parti decidano di proseguire nella mediazione, che il mediatore sia in grado di rispondere ad eventuali quesiti e dubbi su questioni così specifiche.
Quali sono gli strumenti su cui un mediatore deve puntare maggiormente, in questo ambito?
Dipende come sempre dal caso specifico. Il mediatore continua ad avere il compito di aiutare i partecipanti alla mediazione ad aprire canali di comunicazione e dare spazio anche al “sentito” dei soggetti coinvolti senza però aver paura di utilizzare strumenti più tecnici, se richiesto. Quindi può ricorrere al supporto di un mediatore esperto nella materia oggetto di discussione oppure valutare con le parti il ricorso ad una perizia tecnica. In questa circostanza dovrà aver ben presente come utilizzare tale strumento.
Ci muoviamo in un mondo in cui i vuoti lasciati dal legislatore vengono colmati dalla giurisprudenza. Può essere utile che il mediatore “padroneggi” la giurisprudenza. Non si può non ricordare che le parti in mediazione sono assistite dagli avvocati, molti dei quali hanno ancora un approccio scettico nei confronti della mediazione e del mediatore. In una materia così tecnica, un mediatore preparato “a tutto tondo” può maggiormente incontrare il favore dei presenti.
La Legge Gelli sembra aver spostato l’attenzione sull’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) come strumento alternativo al giudizio. E’ davvero così?
E’ ancora presto per fare un bilancio. Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi e di chiarire quindi come si svolgerà l’intera procedura di ATP. Dopo l’accreditamento delle Società Scientifiche e la predisposizione delle linee guida del Sistema Sanitario Nazionale (indispensabili per rendere operativo l’art. 5 della legge che disciplina la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria) dovrà essere affrontata la questione relativa al Fondo di Garanzia (qualche indicazione è stata data dal recentissimo DDL Lorenzin) e alla vigilanza Ivass sulle Compagnie di Assicurazione, dovranno essere disposti gli albi dei periti esperti e dei medici legali (nonché chiariti i criteri secondo i quali oltre alle competenze mediche specifiche debbano dimostrare conoscenze nell’ambito della conciliazione). In ogni caso l’alternatività tra ATP e Mediazione, dovrebbe essere vista come una maggiore opportunità di soluzione delle controversie tra le parti coinvolte poiché ora si può scegliere lo “strumento” più adatto al caso specifico.
In che rapporto devono stare mediatore e consulente tecnico, soprattutto in un cotesto così specifico come quello medico-sanitario?
I ruoli devono rimanere ben distinti. Il consulente deve limitarsi alla realizzazione dell’elaborato peritale. Sarà poi il mediatore ad aiutare le parti nella ricerca di un possibile accordo. Come il mediatore non partecipa alla perizia, così il perito non partecipa alla mediazione, a meno che la sua presenza in mediazione non sia richiesta per dei chiarimenti o in supporto al mediatore. Trovo indispensabile che ci sia una collaborazione tra perito e mediatore. Il mediatore deve introdurre il perito nella mediazione ed, essendo garante della intera procedura, accompagnare il perito durante lo svolgimento del procedimento.