UNA PARZIALE VITTORIA PER LA MEDIAZIONE

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ParzialeE’ ormai ufficiale: il 20 marzo prossimo scatta la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle liti in materia di condominio e RC, per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata di un anno. Di seguito, le riflessioni dell’Avv. Chiara Catti.

“A partire dal 20 marzo prossimo, la mediazione diventerà obbligatoria per le materie indicate nell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/10, ad eccezione delle controversie in materia di condominio e di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di auto e natanti (RC) per le quali l’entrata in vigore è stata posticipata al 20 marzo 2012.
L’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe essere accolta con favore come una soluzione equilibrata volta a superare le recenti polemiche ed a calmare gli spiriti di chi ancora nutre dei dubbi nei confronti della mediazione. Da un lato, infatti, dal punto di vista pratico si permette a tutti gli organismi (e professionisti) già esistenti e che si erano attivati in tal senso di cogliere questa opportunità e di gestire il nuovo carico di lavoro, si auspica con professionalità ed impegno, aiutando non solo a deflazionare il nostro ingolfato sistema giudiziario ma prevenendo anche l’instaurarsi di future cause. Un’ulteriore considerazione, ma non per questo di minor valore, riguarda la creazione di opportunità/posti di lavoro in un momento storico in cui la disoccupazione resta comunque alta e a fronte di un noto e duraturo sbilanciamento della domanda/offerta di Avvocati, soprattutto nelle grandi città, che dovrebbe spingere ad un rinnovamento della figura professionale, anche alla luce delle mutate esigenze della società moderna.
Dall’altro, rimandando di un anno l’obbligatorietà della mediazione per due settori – proficui e ricchi di controversie – quali RC e condominio, si viene incontro alle preoccupazioni e alla diffidenza dell’Avvocatura, espresse ripetutamente dall’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) che chiedeva il rinvio di dodici mesi dell’obbligatorietà stessa della mediazione come disciplinata dall’articolo 5, comma 1, sulla base di oggettive difficoltà di gestione di un ampio carico di controversie e di presunti profili di anti-costituzionalità. Tale soluzione mediata tra quanto chiesto dall’OUA e quanto originariamente previsto dal D.Lgs. 28/10 ben si addice allo spirito della legge.
Infine, nonostante l’obbligatorietà della mediazione strida con alcuni principi basilari della stessa, quali la volontarietà della procedura e la libertà di scelta delle parti, chi scrive ritiene che “costringere” le parti a sedersi attorno ad un tavolo ha innegabili vantaggi in quanto, superando l’iniziale diffidenza nei confronti di ciò che non si conosce, favorisce la diffusione di questo strumento e, allo stesso tempo, si pone come antidoto ad una diffusa ostilità culturale, prettamente italiana, nei confronti di metodi non avversariali di risoluzione delle controversie che difficilmente si potrebbe superare lasciando alle parti la libera scelta.
Quel che certo è che oggi è troppo presto per dare giudizi, sia negativi sia positivi, sulla efficacia della mediazione che andrà appunto testata sul campo. Come si suol dire “ai posteri l’ardua sentenza”

di Chiara Catti, avvocato dal 2005 presso il Tribunale di Milano svolge la propri attività in ambito civile e commerciale presso diversi studi internazionali. Avvicinatasi alla mediazione dopo un soggiorno a Londra, si qualifica nel 2006 come mediatore e da allora segue con passione gli sviluppi della mediazione in Italia e all’estero.