Arbitro Bancario e Finanziario

4213

Arbitro bancarioUltimamente se ne sente parlare moltissimo. E’ un nuovo sistema per la risoluzione delle liti tra privati e banche. Ma che cos’è esattamente e, soprattutto, come funziona l’arbitrato bancario e finanziario? La Dott.ssa Francesca Rosti ce ne illustra gli aspetti fondamentali.

 Dal 15 ottobre 2009 è operativo l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), un nuovo organismo indipendente e imparziale, realizzato all’interno della Banca d’Italia, diverso sia dall’arbitrato sia dalla conciliazione.

Si tratta di un sistema di risoluzione delle liti tra privati e banche/intermediari finanziari, concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari; l’ABF può decidere le controversie fino a € 100.000 se il cliente chiede una somma di denaro, oppure controversie senza limiti di importo se il cliente chiede l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà.

Il procedimento attraverso il quale è possibile ricorrere a questo organismo è molto snello e veloce. In sintesi, per accedere all’ABF:

1)      il privato deve aver già presentato un reclamo scritto alla banca o intermediario, al quale non è stata data risposta ovvero non è stata data una risposta soddisfacente entro 30 giorni (“fase preliminare”);

2)      a questo punto, il privato presenta personalmente un ricorso all’ABF, mediante la compilazione di un modulo (disponibile sul sito ABF), e con l’attestazione del pagamento di € 20,00 (contributo per le spese della procedura). Il ricorso può essere presentato alla Segreteria Tecnica competente ovvero a qualunque filiale della Banca d’Italia (in questo caso, viene trasmesso alla Segreteria Tecnica competente per territorio);

3)      quindi, si comunica alla banca/intermediario la presentazione del ricorso nei suoi confronti e quest’ultima ha 45 giorni di tempo per rispondere, dopodiché la Segreteria Tecnica svolge l’istruttoria solo sulla base della documentazione prodotta (ricevibilità del ricorso, competenza ABF, inquadramento del fatto anche rispetto alla giurisprudenza precedente – Ombudsman-Giurì bancario). In questa fase, si è evidenziato che l’interpretazione della normativa di riferimento per stabilire la competenza dell’ABF è operata “pro-cliente”, al fine di esaminare quanti più ricorsi possibile. È interessante rilevare che nel procedimento dell’ABF non è prevista alcuna udienza né CTU né escussione testi; la decisione è presa solo sulla base della documentazione prodotta;

4)      infine, il Collegio dell’ABF competente per territorio decide entro 60 giorni con un provvedimento motivato e adottato a maggioranza (tutti i voti dei componenti del Collegio hanno lo stesso valore). Ciascun Collegio è caratterizzato dall’indipendenza, soprattutto in relazione al sistema di nomine dei componenti (sono selezionati avvocati, professori, ex magistrati, nominati alcuni dalla Banca d’Italia, altri dalle associazioni di categoria dei clienti-consumatori);

5)      la decisione del Collegio è comunicata dalla Segreteria Tecnica alle parti entro 30 giorni. Se il ricorso è accolto, il Collegio fissa un termine per l’adempimento della banca/intermediario. In caso di inadempimento, l’unica sanzione è la pubblicità dell’inadempimento a spese della banca/intermediario sul sito ABF, sul sito della Banca d’Italia e su due quotidiani nazionali.

Da un punto di vista strutturale e organizzativo, a partire dall’aprile 2010, l’ABF è stato suddiviso in tre Collegi (Milano, Roma, Napoli), supportati da altrettante Segreterie Tecniche.

Già dai primi numeri dell’ABF, registrati con riferimento ai primi mesi di vita dell’ABF stesso, emerge il successo iniziale di questo nuovo organismo:

–          1052: ricorsi esaminati dal 15 ottobre 2010 al 31 marzo 2010; tra questi ricorsi, il 44% è stato presentato a Milano, il 34% a Roma e il 22% a Napoli;

–          250: decisioni adottate sino al 31 marzo 2010, di cui il 34% ha accolto il ricorso, il 28% ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, il 31% ha rigettato il ricorso e al contempo ha fornito “indicazioni” di comportamento indirizzate alla banca/intermediario. Le prime decisioni sono state prese nel gennaio 2010 e allo stato non sono ancora state effettuate pubblicazioni relative ad un mancato adempimento della decisione da parte di una banca/intermediario. Inoltre, le decisioni adottate sono pubblicate sul sito ABF, in forma anonima, con una catalogazione in base all’oggetto del ricorso.

Inoltre, come emerso nel corso di un convegno tenutosi a Roma il 30 aprile scorso ed organizzato dall’ABF stesso, è importante evidenziare che le Segreterie Tecniche dell’ABF devono anche affrontare questioni di carattere procedurale, nonché aspetti relativi al merito dei ricorsi presentati. In particolare, quanto agli aspetti relativi al carattere procedurale dei ricorsi all’ABF, vi sono ad esempio la definizione di “cliente”, la pluralità di ricorrenti, le parti escluse, la competenza per valore, i limiti temporali, il principio del contraddittorio, il principio di non contestazione, il carattere documentale del procedimento. Quanto invece agli aspetti inerenti al merito, si possono citare ad esempio l’art. 118 TUB (che prevede la necessità di un “giustificato motivo” per apportare modifiche unilaterali del rapporto), ovvero la tematica concernente il risarcimento del danno (si procede ad una liquidazione in via equitativa da parte del Collegio competente quando il danno non viene quantificato ovvero è quantificato erroneamente dalla parte).

Considerati quindi i tempi della giustizia italiana (che si colloca al 156° posto per la durata dei processi) e la necessità di impiegare metodi ADR anche nell’ambito delle controversie finanziarie, la Banca d’Italia ha promosso la nascita dell’ABF, anche al fine della tutela della parte “debole” nei rapporti con banche e intermediari finanziari, nonché per una diminuzione dei contenziosi che possa portare ad una conseguente maggiore stabilità degli intermediari e del sistema bancario.

Dott.ssa Francesca Rosti, funzionario del Servizio di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano