Eppur si muove?

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In più di un’occasione abbiamo letto su questo Blog contributi e commenti da parte di mediatori, avvocati ed esperti di ADR. Tra questi Giovanni Matteucci è uno dei più attenti. Le sue opinioni possono apparire talvolta molto tranchant e il suo giudizio sulla mediazione ex D.Lgs.28/2010 non è certo dei più teneri. Lungi dall’essere un limite, questa varietà di pensiero è il valore aggiunto di un blog che vuole, in primo luogo, stimolare la discussione e il dibattito sulla mediazione e sui temi della gestione del conflitto, considerando le opinioni e i contributi di tutti.

Siccome tutte le analisi serie devono necessariamente passare attraverso l’analisi dei fatti, Matteucci ci fornisce una sua attenta lettura dei numeri disponibili sul sito del Ministero della Giustizia. L’esito è senza dubbio interessante. Buona lettura.

 

MEDIAZIONE CIVILE IN ITALIA AL 31/12/2013: “EPPUR SI MUOVE!”

di Giovanni Matteucci*

La mediazione amministrata, quale condizione obbligatoria di procedibilità in numerose controversie civili relative a diritti disponibili, in Italia, divenne operativa il 21.3.2011. L’ “obbligatorietà” nella “mediazione”, procedura di per sé volontaria, era (ed è) un controsenso in termini. Tuttavia la mediazione amministrata, già introdotta nelle controversie societarie, finanziarie, bancarie e creditizie ed assicurative nel 2005, non era stata utilizzata per nulla in quanto facoltativa. L’obbligatorietà fu un male necessario.
“Morte del diritto” proclamata da moltissimi avvocati (soprattutto dai loro organi rappresentativi), tuttavia il 21.3.2011 la procedura iniziò il proprio cammino, finché il 24.10.2012 fu pubblicata la notizia della sua incostituzionalità per eccesso di delega legislativa. Contrazione fortissima dell’avvio di nuove procedure e peana di gioia da parte degli organismi rappresentativi dell’avvocatura, inneggianti alla restaurazione del diritto.
Permanenza di un abnorme arretrato nel contenzioso civile e pressioni dell’Unione Europea, dal 20.9.2013 l’obbligatorietà è tornata in vigore, ma con una presenza obbligatoria degli avvocati e l’introduzione di un “minuetto” iniziale; conseguenza, completa perdita di identità da parte della procedura. Per cui NON CHIAMATELA MEDIAZIONE !

Il 10 marzo 2014 il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati statistici al 31.12. 2013, che consentono alcune considerazioni di un certo interesse. Anche se sarebbe più che opportuna la disponibilità di serie storiche omogenee divise quanto meno per trimestri e delle note metodologiche relative alle singole voci   .
Nel periodo 2° trimestre 2011 – 3° trimestre 2012 i risultati quantitativi erano stati consistenti: 188.364 le procedure avviate; non altrettanto quelli qualitativi: 24.932 le procedure concluse con successo (un’inezia, poi, se confrontate con i milioni di cause civili pendenti). Ciò a causa del tasso molto basso di comparizione della parte invitata (29%) ed il tasso di successo presente l’aderente (48% ; quest’ultimo poi era diminuito costantemente dal 59% del 2° trim. 2011 al 40% del 3° trim. 2012, in parte a causa del peggioramento mese dopo mese -dal 2011 in poi – della qualità della formazione alla mediazione).
Come già detto il 24.10.2012 fu pubblicata la notizia dell’incostituzionalità della procedura con un conseguente crollo in verticale di quelle nuove avviate : 27.325 nell’ultimo trimestre 2012, 4.785 nel 1° trimestre 2013.
Caso più unico che raro, complimenti dall’Europa all’Italia per quanto fatto e realizzato (oltre 250.000 procedure, probabilmente più di tutte quelle analoghe registrate nell’intera Unione), nonché esortazione a continuare. Dal 20.9.2013 la c.d. mediazione amministrata è così ritornata ad essere condizione obbligatoria di procedibilità in quasi tutte le categoria di controversie, di cui in precedenza, con un’immediata crescita delle procedure avviate: 5.213 in media nei primi tre trimestri del 2013, 25.965 nell’ultimo trimestre dell’anno.
E con alcuni particolari interessanti.
Nei primi tre trimestri 2013 sono aumentati fortemente il tasso di comparizione dell’ aderente e, soprattutto, il tasso di successo della procedura (raggiunto accordo) presente quest’ultimo; il che è ovvio trattandosi soprattutto di volontarie. Ma, e qui è la sorpresa, reintrodotta l’obbligatorietà, tali valori rimangono elevati anche nel quarto trimestre.
Buona parte del fenomeno è determinata da un effetto di “trascinamento statistico”, per cui bisognerà analizzare i dati dei periodi successivi. Ma la percentuale delle procedure volontarie sul totale di quelle avviate, rispetto al passato ( 20% tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012), è stata ben più alta nei singoli trimestri 2013 : 43%, 54%, 70% e 39%.
Inoltre non bisogna considerare solo la differente INCIDENZA QUANTITATIVA sul totale delle procedure avviate, che nell’intero 2013 è stata per le obbligatorie 56% e per le volontarie 42%. Si deve tener conto anche della diversa capacità di raggiungere una soluzione positiva, cioè del TASSO DI SUCCESSO, rapporto tra procedure concluse con accordo (presente la parte invitata) / numero di procedure avviate: sempre nel 2013, per le obbligatorie 30%, per le volontarie 64%. Moltiplicando l’incidenza quantitativa per il tasso di successo si ottiene il tasso di definizione o TASSO DI EFFICACIA : obbligatorie 56 x 0,30 = 17%, volontarie 42 x 0,64 = 27% .
Cioè, anche se le procedure volontarie sono inferiori di numero, la loro capacità di raggiungere un accordo è di gran lunga maggiore e l’efficacia sull’intero comparto ben più incisiva ( “poche ma buone” ). E nel 2013 le volontarie ci sono state ed hanno portato i loro frutti. Ed è sul numero –e la qualità- delle volontarie che i mediatori e gli organismi si do-vranno confrontare.
Quindi, nonostante le critiche, i ricorsi giudiziali, le parossistiche difese corporative

EPPUR SI MUOVE

Quali i risultati per tipologia di organismo?
Il tasso di definizione con accordo, se l’aderente compare, nel periodo 21.3.2011 / 31.3.2012 è stato in media del 48% : 51% presso gli organismi privati, 34% presso quelli degli ordini forensi.
In tutto il 2013, media 42% , organismi privati 49%, ordini forensi 30%.
Come noto, i corsi introduttivi che i comuni mortali devono frequentare per divenire mediatori durano 50 ore, sufficienti non per essere formati, bensì informati . Visti i risultati di efficienza sopra riportati, il Ministero della Giustizia dal 2013 ha nominato tutti gli avvocati mediatori con il “18 politico” e poi il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che i propri iscritti, per acquisire tale qualifica, devono seguire un corso di sole 15 ore ed effettuare due tirocini. “ Errare humanum est, sed perseverare diabolicum ”. Ma si è trattato di inadeguata analisi di statistiche o di deliberata scelta al fine di …… ?!?!

* mediatore presso CCIAA Grosseto e Conciliatore Bancario-Finanziario; formatore

Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia reperibili in
http://webstat.giustizia.it/AreaPubblica/Analisi%20e%20ricerche/Forms/Mediazione.aspx