Nuovi orizzonti per la mediazione demandata dal Giudice

1538

Interessante è la recente posizione del Giudice, Dott. Massimo Moriconi del Tribunale di Roma, che ha fatto da “apripista” a nuovi scenari di intervento della mediazione demandata dal giudice. Infatti, con Ordinanza del 5/12 ultimo scorso, lo stesso ha disposto che, sebbene una delle parti presenti in giudizio avesse già esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo (la materia era responsabilità medica, rientrante tra quelle per le quali la domanda di mediazione costituisce condizione di procedibilità), questo fatto non fosse di per sé preclusivo del potere di mandare le stesse nuovamente in mediazione.
L’Ordinanza in questione parte dal presupposto che, a prescindere dal fatto che la materia per la quale sia stata già tentata la mediazione sia obbligatoria o meno, la decisione del Giudice di mandare le parti in mediazione è svincolata da rigidi schemi processuali e, quindi, lo stesso, ravvisando le condizioni che lasciano intravvedere il possibile raggiungimento di un accordo amichevole tra le stesse, può esercitare comunque il diritto previsto dall’art. 5, co. 2, Dlgs. 28/2010.
Nel caso in esame il tentativo era stato esperito e si era concluso con un verbale di mancata partecipazione della parte invitata e ciò sembra rappresentare un precedente per tutte quelle mediazioni in materia di responsabilità medica nella quale, il più delle volte, la mediazione può avere luogo utilmente solo qualora sia già iniziato un processo e sia già stata esperita una perizia tecnica d’ufficio.
Di nuovo si può dire che lo strumento si presta ad utilizzi sempre più ampi e che, è il caso di dirlo, grazie all’informalità che permea la mediazione stessa(o dovrebbe essere connaturata ad essa) anche il giudice ha la possibilità di optare, nell’interesse delle parti, per una nuova strada da percorrere che dia maggiore rilievo alla sostanza piuttosto che alla forma, ovvero alle esigenze delle parti piuttosto che al semplice rispetto della condizione di procedibilità, anche se questo può significare aprire la porta ad una eventuale doppia mediazione.