LA LUNGA E IRTA STRADA CHE CONDUCE AL MEDIATORE

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di Carola Colombo*

Alcuni dei passaggi di seguito descritti sono oggetto di dibattiti aperti tra operatori del settore e che si definiranno soprattutto in seguito all’intervento ministeriale necessario dopo il lifting fatto al D. Lgs. 28/10 dal Decreto Fare (un esempio su tutti è la redazione del verbale dopo il primo incontro, o il pagamento delle spese d’avvio. Ogni organismo sta approntando procedure proprie). Per semplificazione del racconto le ho date per scontate. Lungi da me l’intenzione di dare interpretazioni autentiche ad un testo in alcune parti così confuso. Chiamiamola LICENZA POETICA….

Anno 2003: un imprenditore si rivolge al suo commercialista per una controversia che sta insorgendo con il proprietario del capannone che ha in locazione. Il professionista gli consiglia di fare un tentativo di conciliazione e lo indirizza ad un’associazione di conciliatori che conosce. L’imprenditore compila la domanda di conciliazione e la consegna all’associazione. Il conciliatore designato esamina la pratica e prende contatto con la parte indicata nella domanda di attivazione per verificare la disponibilità a partecipare all’incontro. La telefonata è lunga e impegnativa e costringe il conciliatore a dare il meglio di sé per rendere attraente questo nuovo strumento di risoluzione delle controversie; egli sa bene che, se il suo interlocutore si lascerà convincere a partecipare alla conciliazione, metà del lavoro sarà già compiuto. La strada è in salita ma appassionante; e lui, il conciliatore, è protagonista indiscusso da subito. Arriva il giorno dell’appuntamento e la conciliazione entra subito nel vivo.

Anno 2013: un imprenditore si rivolge al suo commercialista per una controversia che sta insorgendo con il proprietario del capannone che ha in locazione. Il professionista lo indirizza da un avvocato, poiché la locazione rientra tra le materie di cui al co. 1bis, art. 5 , del D.Lgs. 28/10. L’imprenditore bussa allo studio dell’avvocato.
Per prima cosa l’avvocato si accerta che ad essere in discussione sia un diritto disponibile (art. 2 del D. Lgs.).
Poiché è un professionista diligente, spiega al nuovo cliente che prima di proporre la domanda giudiziale la norma impone il tentativo di mediazione. Gli consegna, poi, l’informativa scritta che si fa firmare dall’assistito stesso e che inserisce nel suo fascicolo (art. 4, co. 3).
Il legale identifica poi l’area territoriale che si può considerare “competente” per attivare la mediazione (art. 4, co. 1).
Verifica sul territorio e sceglie con il cliente l’organismo di mediazione, iscritto nel registro apposito istituito dal Ministero della giustizia, che gestirà la pratica (art. 1, co.1, lett. d) e e) ).
Compila per suo conto l’istanza di mediazione indicando organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa, allegando tutta la documentazione necessaria a sostegno della propria posizione (art. 4, co. 2).
Presenta l’istanza all’organismo prescelto augurandosi di essersi mosso per primo. Farà fede la data (e l’ora) del deposito (art. 4, co. 1). Contestualmente al deposito, versa all’organismo le spese di avvio del procedimento (art. 16, co. 2, D.M. 180/10).
L’organismo che riceve la domanda, controlla che la sede insista nel luogo del giudice territorialmente competente, designa il mediatore e fissa il primo incontro entro trenta giorni dal deposito; successivamente comunica all’altra parte domanda e data del primo incontro (art. 8, co. 1).
Se non è pervenuta l’adesione o lo è ma senza indicazione dell’avvocato che assisterà la parte, l’organismo contatterà la parte stessa per accertarsi della partecipazione ovvero per ricordare l’obbligo di assistenza dell’avvocato se si tratta di controversia su una materia sottoposta a condizione di procedibilità (art. 5, co. 1bis).
Prima dell’incontro, l’avvocato (di parte attivante) contatta l’organismo per chiedere l’accesso agli atti (art. 7, co. 6, D.M. 180/10) e verificare l’adesione dell’altra parte e la documentazione presentata.
Arriva il giorno del primo incontro e intorno ad un tavolo si trovano il mediatore, le parti e i rispettivi avvocati (art. 8, co. 1). Assistono due tirocinanti (art. 8, co. 4, D.M. 180/10). Il mediatore ha già sottoscritto la dichiarazione di imparzialità ai sensi del co. 2, lett. a), dell’art. 14, D. Lgs. 28/10.
La segreteria dell’organismo/il mediatore verificano dai documenti l’identità dei partecipanti e la titolarità dei diritti di cui si va a trattare (eventuali procure o atti che confermano la rappresentanza come nel caso di coinvolgimento di persone giuridiche). Per i tirocinanti il controllo è sull’identità e sulla sottoscrizione dell’impegno alla riservatezza.
A questo punto il mediatore spiega a parti e avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita parti e avvocati stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (art. 8, co.1, quarto periodo).
Ipotesi 1: sono tutti concordi di non iniziare la mediazione. Il mediatore redige processo verbale ai sensi del co. 4 dell’art. 11, D. Lgs. 28/10, in cui dà atto che si è tenuto un primo incontro come previsto dal co.1, quarto e quinto periodo, dell’art. 8 del medesimo decreto, e che le parti non hanno aderito allo svolgimento della mediazione. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. A seguire, sottoscrivono il documento anche gli avvocati e i tirocinanti; la sottoscrizione dei primi serve non solo per l’accettazione del vincolo della riservatezza, ma anche per attestare la presenza imposta dal co. 1bis dell’art. 5. Quella dei tirocinanti riguarda la riservatezza e la certificazione del tirocinio svolto. Ai sensi del co. 5ter dell’art. 17, nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione per il lavoro fin qui svolto. Il verbale viene redatto in tanti originali quanti necessitano o sono richiesti dalle parti. Un originale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, come stabilito dal co. 5 dell’art. 11. Gli originali rilasciati alle parti costituiscono l’atto necessario che attesta che la “condizione di procedibilità” si è avverata, ai sensi del co. 2bis dell’art. 5.
Ipotesi 2: non c’è accordo tra le parti sull’iniziare la mediazione: c’è chi vorrebbe e chi no. Come nell’ipotesi precedente, il mediatore redige processo verbale ai sensi del co. 4 dell’art. 11, in cui dà atto che si è tenuto un primo incontro come previsto dal co.1, quarto e quinto periodo, dell’art. 8, e che le parti non hanno trovato un accordo per quanto riguarda lo svolgimento della mediazione. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. A seguire, sottoscrivono il documento anche gli avvocati e i tirocinanti. Anche in questo caso, il verbale ha la stessa valenza indicata nell’ipotesi 1 e nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione (art. 17, co. 5ter).
Ipotesi 3: sono tutti concordi di iniziare la mediazione. Il mediatore redige un verbale in cui dà atto che si è tenuto un primo incontro come previsto dal co.1, quarto e quinto periodo, dell’art. 8, e che le parti hanno aderito allo svolgimento della mediazione. Stabilirà con il responsabile dell’organismo e coi presenti se iniziare seduta stante la mediazione o aggiornarla ad un successivo incontro, anche alla luce delle previsioni regolamentari in materia di versamento delle indennità.
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Nelle prime due ipotesi, il mediatore con le orecchie basse si congeda dalla riunione e dalla sede dell’organismo tirando le somme: anni di studio personale e di corsi costosi frequentati a fronte di ore di lavoro non retribuite perché lo Stato ha deciso così. Col pensiero cerca di trovare nella sua memoria la spinta e l’entusiasmo che gli avevano fatto intraprendere la via della mediazione e si chiede se è ancora in grado di tenere viva questa fiamma.
Nell’ultima ipotesi, il mediatore tira un sospiro di sollievo e cerca il suo pulsante interno per attivare la funzione “mediazione vera”, sperando che nel frattempo non si sia suicidata.

*mediatore e commercialista in Milano