di Nicola Giudice
Neppure il tempo di disfare i bagagli (e anzi qualcuno si trovava ancora sulla sdraio…) che subito ecco un’altra novità. Il 26 agosto 2011 è uscito il decreto correttivo (DM145/2011) del DM180/2010 su cui tante speculazioni erano state fatte nei mesi scorsi (e che avevamo anticipato giusto un mese fa).
Per chi ancora non avesse avuto modo di leggerlo,ecco il testo con le novità. Una sintesi con primo commento è riportata sul Sole 24 Ore. Le indiscrezioni che circolavano erano quindi corrette.
I punti che sembrano veramente importanti riguardano i costi della mediazione, da un lato, e la formazione del mediatore, dall’altro.
Sui costi della mediazione si annuncia un taglio dei costi per le mediazioni “obbligatorie” di valore superiore ai 250.000 euro. Sarà opportuno vedere quale sarà l’effettivo impatto sui conti di gestione degli organismi. Se da un lato non è giusto imporre costi eccessivi, è ben vero che una mediazione a basso costo rischia di non reggersi in piedi ed impedisce al sistema di avere una sua stabilità. Per considerazioni più concrete e puntuali, però, bisognerà attendere qualche mese. I costi inferiori potrebbero in qualche modo rendere più appetibile per le parti la partecipazione ad un incontro di mediazione.
Per quanto riguarda l’incontro di mediazione per ottenere un mero verbale di mancata comparizione avrà un costo simbolico di 50 euro (40 per il primo scaglione). Stabilire un costo fisso, e basso, per il verbale di mancata comparizione mette giustamente la parola fine ad una situazione paradossale in cui le parti, obbligate ad esperire il tentativo di mediazione, si trovavano a sostenere costi rilevanti per ottenere la mera certificazione del fallimento di una mediazione che, in taluni casi, è già ampiamente annunciato. Si tratta di una misura che alcune camere di commercio avevano anticipato già dal marzo 2011 dando alla norma un’applicazione forzata, ma necessaria, proprio per impedire un’involontaria speculazione ai danni di alcune parti.
Sulla formazione viene introdotto il tirocinio assistito (almeno 20 incontri nel biennio). La (breve) durata del percorso formativo per il mediatore viene correttamente “potenziata” da un solido percorso di avvicinamento, utile a far maturare l’esperienza necessaria a mettere “in pista” un mediatore. Certo, bisognerà capire come regolamentare questo tirocinio (e anche capire meglio in cosa esso consista) in modo da consentire ai mediatori già operativi di migliorare la propria esperienza ma anche di dare alle nuove leve la possibilità di formarsi. Il tema della formazione, insomma, si conferma argomento in costante e necessaria evoluzione.
Ci sarebbero altre cose, di non poco rilievo, ma direi che per aprire un dibattito, non c’è male.
Diamo quindi voce a mediatori, avvocati e chiunque altro abbia voglia di dire la propria opinione su questo nuovo step.