Indice di allerta nelle crisi di impresa: esiste, funziona, non viene usato

1879

ratingdi Giovanni Matteucci

In Italia l’indice di allerta delle crisi finanziarie delle imprese (soprattutto medio piccole) esiste, funziona, ma non viene usato. E’ il il RATING che le banche attribuiscono a tutte le posizioni di rischio presso di loro, particolarmente efficiente perché è influenzato da :
– struttura dei bilanci dell’azienda riportati nell’archivio elettronico della banca;
– elementi negativi ricavabili da banche dati pubbliche (Centrale dei Rischi, registro delle imprese presso la CCIAA, ecc.);
– modo di operare quotidiano dell’azienda cliente presso la banca stessa, dato rilevato “spot”.

“Sero venientibus ossa”, o, in vulgata italica, “Chi tardi arriva male alloggia”.
La tempestività dell’intervento in situazioni patologiche, riguardino esse la salute di una persona o il divampare di un incendio, è sempre determinante per aumentare le probabilità di raggiungere un risultato positivo; così anche per la gestione delle crisi di impresa. E da tempo la dottrina aziendale ha elaborato degli indici di allerta, basati sui bilanci, che però hanno efficacia dopo uno o due anni.
Per quanto riguarda la normativa italiana, soprattutto concorsuale, da molti anni si discute non sulla opportunità di tali indici, da tutti condivisa, bensì sulla loro configurazione. Eppure in Italia è dall’inizio degli anni 2000 che un indice di allerta delle crisi finanziarie aziendali esiste, funziona, ma … non viene usato !

Procediamo per ordine.
Il primo indice di allerta introdotto nell’ordinamento giuridico italiano molto probabilmente fu quello previsto dal Codice di Commercio del 1882, art. 689: “Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli usceri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci … un elenco dei protesti fatto nel mese precedente. / L’elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell’obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento./ Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicoli e conservati nella cancelleria, affinché ognuno possa prenderne notizia./…”.
La Legge fallimentare del 1942 velocizzò tale indice di allerta, riducendo l’intervallo della segnalazione dei protesti da 30 a 15 giorni (1). L’efficacia pare sia stata limitata.
Il problema era ben presente nel 2004 alla Commissione Trevisanato (2) , il cui progetto di riforma della legge fallimentare (l’ennesimo !) (3) , cominciava con :
“ Art.1 – Finalità degli istituti di allerta e prevenzione, delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale. 

Gli istituti di allerta e prevenzione sono diretti a far emergere con tempestività la crisi dell’impresa in funzione di ricercare le soluzioni più adatte per il suo superamento. …”.

Istituti mutuati dall’esperienza francese, normati dall’articolo 8 al 12 (4) , un po’ farraginosi. Di quella proposta di legge non se ne fece nulla.
Nella proposta di disegno di legge di riforma organica della normativa fallimentare presentata dalla Commissione Rodorf (5) a novembre 2015, l’art. 4 prevedeva “Procedure di allerta e mediazione”
“1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:
a) … ; 

b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi; 

c) imponendo a creditori qualificati, come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l’obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all’imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob; … “.
Per cui
– attivazione degli organi di controllo della società;
– segnalazioni da parte principalmente di Equitalia e Inps.
Ma :
– cosa fare per le imprese con struttura giuridica senza organi di controllo ?
– inoltre, i ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali sono un indice adeguato di difficoltà finanziaria, ma per rinviarli nel tempo (oltre alle rateizzazioni utilizzate sempre più copiose) si possono ritardare i pagamenti ai fornitori, realizzare artifici contabili, fare ricorso in maniera eccessiva al credito bancario; peggio ancora, ricorrere al “credito fai da te”: assegni postdatati, ricevute bancarie di dubbia veridicità del cui pagamento si chiede l’anticipazione in banca, fatture presentate in copia a più istituti di credito per l’anticipazione, finanziamenti pluriennali (anche garantiti da ipoteca) richiesti per scopi ben diversi da quelli dichiarati, ecc. Per cui, al momento che Equitalia o Inps evidenzino consistenti ritardi nel pagamento delle rate concordate, la situazione potrebbe essere ormai di insolvenza vera e propria.
Ma in Italia, dall’inizio degli anni 2000, esiste un indice di allerta ampiamente testato ed efficiente nel 70 / 80 % dei casi. E’ il RATING che le banche attribuiscono a tutte le posizioni di credito presso di loro. Un numero, in una scala che può andare da 1 (eccellenti situazioni economica, finanziaria e reddituale dell’azienda cliente) a 10 (fallimento in corso). Quando arriva a 7 dovrebbe suonare il campanello d’allarme, accendersi la luce rossa, agitarsi la red flag. Ed il motivo, per cui il rating è particolarmente efficiente, sta nel fatto che è influenzato da:
– struttura dei bilanci dell’azienda riportati nell’archivio elettronico della banca, relativi a più esercizi e riclassificati in maniera omogenea (ma questi dati sono, bene che vada, vecchi di quattro mesi) ;
– gli elementi negativi ricavabili da banche dati pubbliche, quali la Centrale dei Rischi, la CRIF, la Centrale di allarme interbancaria, il registro delle imprese presso la CCIAA, i registri immobiliari (con ritardi di segnalazione di circa due mesi);
– soprattutto, e questo forse è l’elemento più interessante, dal modo di operare quotidiano dell’azienda cliente presso la banca stessa, dati questi rilevati “spot”.
Perché non viene utilizzato ? Perché è nella disponibilità di creditori (in genere tra i meglio informati), che, come tutti i soggetti coinvolti nel problema, cercano di nascondere il più a lungo possibile la polvere sotto il tappeto.
Il bancario, responsabile del rapporto creditizio, uno dei primi soggetti ad accorgersi delle difficoltà, risente di elementi psicologici che ne frenano l’iniziativa: dapprima pensa a momentanee difficoltà e si limita ad una telefonata al cliente con richiesta di regolarizzazione; poi sente disagio nell’evidenziare all’interno dell’azienda di appartenenza un suo precendente errore di valutazione nella concessione del fido; quindi il rapporto comincia ad entrare in un cono d’ombra perché ci sono gli obiettivi di budget da raggiungere. La banca stessa, inoltre, cerca di ritardare il più possibile accantonamenti in conto capitale (fin troppo cresciuti dal 2008 in poi). Fino a che la posizione creditizia, incancrenitasi, viene riclassificata tra i rapporti deteriorati e la gestione affidata all’Ufficio legale; a quel momento “cala la saracinesca” e, in genere, le alternative sono due: piano di rientro rigido (senza operatività dei fidi) o lettera di messa in mora e tentativo di recupero coattivo del credito.
Per quanto riguarda il debitore, al manifestarsi della crisi pensa a difficoltà temporanee, ricorda a sè stesso quando in passato ha superato difficoltà apparentemente analoghe, ricorre al credito “fai da te”, aspetta la “manna del cielo”; che non arriva; ed il debitore è l’unico a poter attivare le procedure concorsuali (eccetto che nel fallimento e nel concordato fallimentare).
Il commercialista che lo assiste nella gestione aziendale in genere si concentra su contabilità e rapporti con il fisco e, anche lui, adotta soluzioni di efficacia temporanea; quando poi si rivolge al collega esperto nelle procedure negoziali e/o concorsuali, la situazione è quasi irreversibile. Lo stesso dicasi per il momento in cui si chiede l’intervento dell’avvocato.
E quando si parla del rating, in chiave di indice di allerta, con professionisti esperti di procedure concorsuali, questi lo considerano un qualcosa appartenente ad un modo diverso, quello dei bancari, con i quali c’è poca comunicazione.
Una volta che il rating accende la lampadina rossa, come muoversi? Tecniche di comunicazione ed attività negoziali: contatti, prima singoli poi comuni con i vari creditori, sulla base di una “fotografia” condivisa della situazione. Prassi indicata nel “Codice di comportamento banche – imprese in crisi” adottato dall’ABI nel 1999 (che si rifaceva al London approach), formalizzata nelle procedure di mediation in bankruptcy e che … si praticava in Italia fino a 20 / 25 anni fa, quando i direttori delle banche “su piazza” si incontravano presso la locale filiale dell’istituto di emissione, il cui direttore fungeva da moderatore della riunione. Una prassi sempre meno utilizzata in Italia per i clienti medio piccoli da quando i principali gruppi bancari nazionali (e internazionali) hanno vieppiù caratterizzato le strutture di rete come punti di vendita ed accentrato le attività di controllo e decisionali in poche sedi, in genere distanti centinaia di chilometri; da quando cioè i singoli sportelli sono stati focalizzati sul marketing e sempre più spersonalizzati rispetto al “territorio”. I gestori degli organismi di composizione della crisi (soprattutto quelli presso le CCIAA), nelle eventuali sezioni specializzate, potrebbero svolgere la funzione di moderatori / mediatori (purché non divenuti tali “con il 18 politico-15 ore di formazione”) .
In sintesi, in Italia l’indice di allerta delle crisi finanziarie delle imprese (soprattutto medio piccole) esiste, funziona, ma … non viene usato!

– – –

1) Art. 13. (obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti). “I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. …. ”.
2) Con decreto del Ministro della Giustizia 28.11.2001 fu istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia la commissione presieduta dall’Avv. Sandro Trevisanato “per l’elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all’emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme concernenti gli istituti connessi”. I suoi componenti non riuscirono ad avere una impostazione condivisa, per cui il risultato dei lavori (consegnato al Ministro nel 2004) si sostanziò in un testo, molte parti del quale erano “bifronti”, contenenti cioè la versione della “maggioranza” e quella della “minoranza” (della quale ultima facevano parte anche i rappresentanti di Banca d’Italia, ABI e Confindustria). Tra i punti più controversi quelli relativi all’azione revocatoria.
3) Matteucci G., Insolvenza e negoziazione in Italia: uno sguardo al passato, per comprendere il presente e, forse, prevedere un po’ del futuro”, in Il fallimentarista, 2.2013
http://www.ilfallimentarista.it/insolvenza_negoziazione_sguardo_storico
4) “Il diritto fallimentare delle società commerciali”, 2004, I, pag. 845 e segg. .
5) Commissione ministeriale istituita dal Ministro Giustizia con decreto 24/02/2015 e successive integrazioni http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/riforma-procedure-concorsuali-testo-disegno-legge-delega-presentato-commissione-rordorf 4.12.2015 .