L’esecuzione degli accordi internazionali derivanti da conciliazione: i lavori dell’UNCITRAL Working Group II

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di Lucio Pinto *

Dall’1 al 5 febbraio u.s. si è tenuta a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, la consueta sessione dell’UNCITRAL Working Group II (Arbitrato e Conciliazione) (1). Oggetto principale della discussione è stata la redazione di uno strumento per l’esecuzione a livello internazionale degli accordi derivanti da conciliazione.
Questo intervento, con gli accorgimenti giusti, ha buone prospettive di incentivare e favorire il ricorso alla mediazione e alla conciliazione in ambito internazionale, un campo dove a volte le parti coinvolte possono manifestare perplessità circa l’utilità della procedura attese le problematiche relative all’esecuzione all’estero degli accordi.
Visto lo stato di avanzamento dei lavori, non è stato ancora chiarito che tipo di strumento adottare, fermo restando che il più efficace sarebbe certamente quello della Convenzione. L’intervento si applicherà con tutta probabilità ai soli accordi transattivi di natura commerciale, con esclusione quindi delle procedure attinenti al diritto di famiglia, ai rapporti con i consumatori e al diritto del lavoro.
Poiché lo scopo dei lavori è quello di fornire uno strumento che possa essere applicato immediatamente in giurisdizioni di tradizione diversa, dove le definizioni normative non sempre coincidono, gli aspetti cruciali da affrontare hanno riguardato l’opportunità di fornire una serie di definizioni normative universalmente applicabili. Tra queste vi è sicuramente il concetto stesso di “conciliazione” che come sappiamo può essere inteso in maniera più o meno estensiva.
Altro importante aspetto riguarda il concetto di internazionalità dell’accordo; è aperta la discussione riguardo ai criteri da utilizzare per sPintotabilire quando l’accordo può essere considerato internazionale (ad es. nazionalità degli azionisti di maggioranza, Stato in cui deve avvenire l’esecuzione dell’accordo, residenza abituale).
Per quanto attiene alle condizioni per il riconoscimento, è stata confermata la necessità che l’accordo sia redatto in forma scritta e firmato dalle parti, fatta salva la possibilità dell’utilizzo di documenti elettronici.
Un altro aspetto che è stato affrontato è quello dell’eventuale procedura di riconoscimento dell’accordo ai fini dell’esecutività (passaggio che inevitabilmente costituirebbe un appesantimento per tutti).
Inoltre si è parlato delle difese proponibili dalla controparte in caso di richiesta di esecuzione (ad es. accordo sottoscritto da soggetto incapace, accordi intervenuti in materia non suscettibile di accordo conciliativo, accordo non vincolante o successivamente modificato).
Queste e molte altre questioni verranno riaffrontate ed approfondite nella 65esima sessione del Working Group che si terrà a Vienna il prossimo settembre.
Il sentimento personale e condiviso da diversi partecipanti al termine dei lavori è nel senso che lo strumento in discussione potrebbe subire un indebolimento. È stato espresso infatti largo favore per l’opt-in delle parti ai fini dell’applicazione dello stesso. Ciò può avere come effetto un sostanziale restringimento dell’ambito di applicazione della normativa.
Questa considerazione deve essere però contemperata dal fatto che talvolta i soggetti che cercano un accordo non mirano anche alla diretta esecutività dello stesso, ma vogliono semplicemente cristallizzare in un documento formale le intese raggiunte. In questi casi l’opt-in potrebbe essere la soluzione migliore.
In ogni caso per rafforzare lo strumento occorre una attenta e diffusa pubblicizzazione degli Stati (come accade in Italia per l’obbligo di informazione degli avvocati circa l’esistenza della procedura di mediazione).

*  Camera Arbitrale di Milano, funzionario servizio arbitrato

(1) L’UNCITRAL è la Commissione delle Nazioni Unite che si occupa di commercio internazionale; tra i vari gruppi di lavoro ne ha uno specificamente dedicato alla conciliazione. Il compito dei gruppi è quello di creare degli strumenti legislativi da far adottare agli Stati membri ai fini dell’armonizzazione delle varie legislazioni statali su settori sepcifici, per facilitare gli scambi commerciali tra diversi paesi. Gli strumenti che vengono utilizzati dai gruppi sono sostanzialmente tre: le Convenzioni, le “leggi Modello” e le Linee Guida.