La mediazione a prova di brevetto: le regole del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti

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brevettodi Cristina Bianchi*

Per quelli che concordano sul fatto che la mediazione sia una meravigliosa “invenzione”, la buona notizia è che il Tribunale Unificato Europeo dei brevetti, istituito con Accordo del Consiglio n.2013/C174/01, sta elaborando le regole che disciplinano la procedura di mediazione dinnanzi a questa autorità giudiziaria.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti è stato costituito per rafforzare la creazione di un mercato interno europeo contraddistinto dalla libera circolazione di beni e servizi, con lo scopo di promuovere una concorrenza che non sia soggetta a distorsioni. La frammentazione del mercato dei brevetti costituisce, infatti, un ostacolo all’innovazione, in special modo con riguardo alle piccole o medie imprese.
L’Italia ha aderito al Brevetto unitario europeo e questo significa che per le aziende e gli inventori può essere conveniente l’utilizzo di una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale in tutti i Paesi aderenti.
Il Brevetto unitario europeo ha altresì lo scopo di assicurare una maggiore sicurezza giuridica, data da un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi, presso una corte unitaria, il Tribunale Unificato dei Brevetti, che ha competenza esclusiva, ad esempio, per azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni, di revoca dei brevetti e di risarcimento dei danni.
Si tratta di novità che introducono un importante cambiamento rispetto al passato, poiché in precedenza un brevetto europeo poteva essere soggetto anche a decisioni di segno opposto, presso le corti dei diversi Stati nei quali esso esplica i propri effetti, con effetti dannosi che ricadono sul mercato e sui titolari delle privative e una manifesta incertezza.
I lettori di questo blog, che magari non hanno particolare dimestichezza o interesse per la materia brevettuale, saranno però probabilmente lieti di apprendere che tra le novità introdotte vi è la previsione di una procedura di mediazione, presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.
L’art. 35 della sopracitato Accordo stabilisce, infatti che “È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti. Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo.”
In ogni caso, ovviamente, un brevetto non può essere revocato o limitato nell’ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.
Sempre secondo l’art. 35 “il centro di mediazione stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie” e “stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato”.
L’ultima versione di tali norme, approvate dal Preparatory Committee è stata di recente resa pubblica, in lingua inglese.

Le aziende coinvolte in vertenze e in contenziosi in materia brevettuale (che sono piuttosto numerosi) possono ora affidarsi alla mediazione per la ricerca di una soluzione, anzi, per “inventarne” una, insieme.

*Consulente IP, mediatore, avvocato