La mediazione è… servita!

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di Cristina Bianchi*

Nel caso che segue, l’applicazione delle tecniche di mediazione ha contribuito alla soluzione di una controversia che avrebbe altrimenti coinvolto le parti in un procedimento contenzioso e condotto a una decisione che non avrebbe potuto tenere conto degli interessi delle medesime.
Un ristoratore ha registrato il nome del proprio esercizio commerciale come marchio, in Italia.
Con sorpresa, si accorge che, in data successiva, viene depositato, in nome di due persone fisiche, un marchio sostanzialmente identico, per servizi in parte coincidenti (servizi di ristorazione), e in parte più o meno affini. Apparentemente, sul mercato, non esiste ancora alcun altro ristorante che porta il medesimo nome.
Determinato a presentare un’opposizione contro la domanda di marchio da lui considerata illegittima, perché preoccupato di subire un danno economico e la perdita di clienti, il ristoratore viene invitato a incontrare i titolari del segno contestato, alla presenza di un mediatore.
All’incontro sono presenti il ristoratore e uno dei due titolari del marchio in questione. Il clima è piuttosto cordiale, sebbene teso. Il mediatore si adopera per mettere i presenti, uno solo dei quali è assistito dal proprio consulente in proprietà industriale, a proprio agio, e dalle domande poste alle parti emerge ben presto che gli interessi commerciali delle medesime non sono confliggenti.
In particolare, la contitolare del marchio contestato comunica che questo contraddistingue un blog da lei tenuto. La signora, che nella vita professionale si occupa di tutt’altro, spiega inoltre che l’esigenza di aprire un blog è nata dalla necessità di preparare, ricorrendo a una certa creatività, merende “alternative” a quelle in commercio per il proprio figlio, che soffre di intolleranze alimentari, e dal desiderio di condividere tali ricette con chi affronta la medesima patologia. Con il tempo, la signora si è sempre più appassionata alla scrittura del blog, ritenendo di doversi tutelare, ricorrendo al deposito del marchio. Il ristoratore appare rassicurato dalla scoperta di tali circostanze.
All’incontro, che sembra avere gettato buone basi per la conclusione di un accordo che contemperi gli interessi delle parti, segue un breve scambio di corrispondenza, per la definizione dei punti del contratto, che viene presto siglato e che prevede il ritiro del marchio contestato e l’obbligo del ristoratore a non opporsi all’attività della blogger, da lei svolta sul sito che mantiene lo stesso nome del marchio da cancellare.
L’applicazione delle tecniche di mediazione ha permesso agli interessi delle parti di emergere, evitando lo scontro diretto nelle sedi contenziose, che, al contrario della mediazione, si limitano a valutare, perlopiù in astratto, il rischio di confusione, nonché il grado di somiglianza tra i marchi e l’affinità tra i prodotti/servizi rispettivamente rivendicati.
Nonostante l’identità tra i marchi, è evidente, nel caso in esame, che il rischio di confusione e il pericolo per il ristoratore di perdere clientela è fugato dalla natura del blog e dai suoi scopi.
La mediazione è servita.

* Consulenti IP, Avvocato, Mediatore