Vantaggi procedurali della mediazione

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Fino ad oggi, per ciò che riguarda gli aspetti procedurali, si è parlato di mediazione civile evidenziando che cosa essa comportasse in termini di “oneri”; c’è stato maggior riguardo per le conseguenze che possono scaturire dalla mancata e inadeguata informativa dell’avvocato circa la possibilità di ricorrere a tale strumento alternativo alle controversie o dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo. E gli esempi potrebbero continuare. Il che rispecchia una visione della mediazione come rischio o minaccia più che come opportunità. Minore attenzione si è dedicata ai vantaggi derivanti dal raggiungere un accordo in sede di mediazione ex D.lgs 28/2010 al di là della possibilità, comunque apprezzabile, che esso possa costituire titolo esecutivo.

Quale modo migliore per farlo se non confrontando il verbale di conciliazione ex D.lgs 28/2010 con altri quali quello scaturito dalla conciliazione giudiziale ex artt.185 cpc, davanti al Tribunale, o quello formato in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ex art. 322 cpc  o ancora quello ottenuto con la transazione ex art. 474, co 2, cpc.? Si tratta, in tutti e tre i casi, di verbali che per loro natura si prestano ad alcune analogie. Qui di seguito si cercherà, seguendo un’idea proposta dall’Avvocato Silvia Pinto, mediatore presso il Servizio di conciliazione  della Camera Arbitrale di Milano, di delineare i sopra accennati vantaggi.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’intrinseca idoneità del processo verbale a divenire titolo esecutivo, ricordiamo che, in base al disposto dell’ art. 185, comma 3, c.p.c., questo, solo per il fatto del raggiungimento della convenzione, assume la valenza di titolo esecutivo mentre, al contrario, quello ottenuto in sede non contenziosa davanti al giudice di pace costituisce titolo esecutivo solo qualora la controversia rientri nella competenza dello stesso giudice. Negli altri casi avrà valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Il verbale di accordo ex D.Lgs 28/2010, una volta ottenuta l’omologa “con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo”, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il verbale di conciliazione giudiziale, invece, è idoneo alla trascrizione (2657 c.c.), ma non all’iscrizione di ipoteca giudiziale (2818 c.c.), mentre il verbale  di conciliazione formato davanti al giudice di pace (322, comma 3, cpc) è inidoneo alla trascrizione e all’iscrizione  di ipoteca giudiziale.

Ancora, un verbale di conciliazione in tribunale che prevede una locazione ultranovennale, è trascrivibile, ma non è suscettibile di iscrizione di ipoteca giudiziale. Se il medesimo accordo è raggiunto in mediazione, il verbale di accordo è trascrivibile  ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, senza necessità di omologa.

Differenze si riscontrano anche per quanto riguarda le obbligazioni pecuniarie.

Va sottolineato, infatti, come un verbale di conciliazione giudiziale che prevede un’obbligazione pecuniaria, non è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, mentre se lo stesso accordo è raggiunto ex D.Lgs. 28/10, con autentica  delle sottoscrizioni da un notaio, è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, senza necessità di omologa.

Differenze si riscontrano anche tra transazione e conciliazione ex D.Lgs. 28/2010.

In merito alle obbligazioni pecuniarie va specificato come  una scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio abbia forza esecutiva ex art. 474 n. 2 c.p.c., con un pagamento dell’ imposta di registro al 3%, mentre il verbale di accordo di conciliazione ex D.Lgs 28/2010 con sottoscrizione autenticata dal notaio ha forza esecutiva ex art. 474 n. 2 c.p.c., senza necessità di omologa e senza pagamento di imposta di registro al 3%.

Con riferimento sia alle obbligazioni pecuniarie che a quelle di fare si possono effettuare ulteriori raffronti.

In una transazione, la scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio ha forza esecutiva ex art. 474 n. 2 c.p.c. per le obbligazioni pecuniarie, ma non ha forza esecutiva per le obbligazioni di fare (pagamento imposta di registro al 3%).

Il verbale di accordo di conciliazione ex D.Lgs 28/2010, invece, senza autentica delle sottoscrizioni da parte del notaio, omologato, ha forza esecutiva per entrambe le obbligazioni, con esenzione dell’ imposta di registro fino a 50.000 euro.

La transazione effettuata per atto pubblico con assolvimento delle imposte, ha forza esecutiva ex art. 474 n. 3 c.p.c.

Il verbale di accordo, in sede di conciliazione e previa omologa, con esenzioni fiscali (art. 17 D. Lgs. 28/10), ha forza esecutiva senza ricorso all’atto pubblico.

E’ chiaro che qui entrano in gioco le competenze dei professionisti, che dovrebbero essere in grado di assistere efficacemente il proprio cliente dando le indicazioni più opportune per individuare la scelta più adeguata.