Desidero oggi proseguire il discorso iniziato con il precedente intervento del novembre 2012, in cui veniva sostenuta l’opportunità di prevedere la mediazione nei contratti di rete d’impresa con apposita clausola inserita ab origine, allo scopo di risolvere eventuali dispute velocemente e senza pregiudizio dello spirito di collaborazione sotteso alla rete.
L’istituto della rete d’impresa è stato ispirato al legislatore dalle associazioni rappresentative delle PMI (Piccole e Medie Imprese) nella prospettiva di estendere, ad imprese con sedi collocate in luoghi anche tra loro distanti, l’esperienza positiva dei distretti industriali ove forme spontanee di collaborazione ed integrazione tra PMI localizzate in un territorio circoscritto hanno portato ad un aumento della loro efficienza e competitività complessiva.
L’iniziativa legislativa delle reti prende così le mosse da una preesistente realtà economica virtuosa e si propone di promuoverne la diffusione attraverso una definizione normativa di carattere descrittivo che costituisce la piattaforma a cui sono collegati molteplici incentivi finanziari e fiscali, nonché amministrativi, destinati a stimolare l’integrazione delle PMI per consentire loro di cogliere le opportunità di innovazione e miglioramento sottese alla attuale – pur non facile – situazione di crisi.
In tale contesto nemmeno va dimenticato il riconoscimento della rilevanza per il mercato unico dei distretti (clusters) e delle reti (networks) di PMI, espressamente effettuato dalla Commissione Europea nello Small Business Act adottato nel 2008 ed aggiornato nel 2011, ove in particolare si annunciano misure di sostegno a tali imprese e forme di integrazione organizzativa.
Tanto premesso in sintesi circa la natura e le ragioni ispiratrici della disciplina sulle reti d’impresa, poiché le PMI sono imprese individuali o nelle quali è comunque centrale la figura personale dell’imprenditore che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla propria autonomia, nella costituzione di una rete l’aspetto della negoziazione facilitativa risulta essenziale fin dall’inizio delle trattative, per giungere a definire con chiarezza obbiettivi e programmi corrispondenti ad interessi effettivamente condivisi, tali da assicurare nel tempo la partecipazione fattiva dei retisti ed il permanere in concreto degli incentivi alla reciproca collaborazione.
Se invero la rete deve essere un’occasione per consentire ad imprenditori individuali di collaborare tra loro traendone reciproca utilità in termini di maggiore efficienza e competitività, non va dimenticato che la natura individuale dell’impresa non costituisce il frutto di un capriccio o del caso, ma risponde a scelte ed inclinazioni personali di cui occorre tener conto, se si vogliono conservare i vantaggi della piccola impresa ovviandone ai limiti attraverso l’integrazione e la collaborazione, peraltro in forma tale da mantenerne l’autonomia, come si propone il legislatore.
Sin dai primi contatti tra le parti interessate a costituire una rete d’impresa andrà così tenuto in debito conto l’aspetto emotivo, mantenendo separate le persone dai problemi che si dovranno affrontare, e bisognerà poi sforzarsi di individuare per tutte le parti gli effettivi interessi in gioco, quelli cioè il cui concreto soddisfacimento ci si propone di perseguire attraverso la rete al di là delle posizioni genericamente espresse in superficie, stimolando altresì i partecipanti a proporre idee di cooperazione inedite e creative (cd. brainstorming), senza preoccuparsi in alcun modo che possano apparire eccessivamente ardite, nella prospettiva di elaborare soluzioni innovative comuni – che sono il vero e proprio cuore della rete! – non trascurando infine di identificare criteri tendenzialmente oggettivi e condivisi, da utilizzare per le valutazioni.
Come sa bene chi ha famigliarità con la mediazione, in definitiva i principi richiamati sopra non sono altro che quelli individuati per la negoziazione integrativa/facilitativa da R. Fisher e W. Ury nel loro libro del 1991 Getting to yes (L’arte del negoziato), che costituisce il manifesto dello Harvard Negotiation Project.
Non va poi trascurato come la oggettiva consonanza di principi tra costituzione di una rete d’impresa e negoziazione integrativa offra lo spunto per un approccio inedito alla diffusione della mediazione: se fino ad oggi ci si è pur lodevolmente sforzati di offrire la mediazione a parti già in conclamato conflitto tra loro ovvero di proporre l’inserimento di clausole conciliative in occasione della stipula di un contratto, col rischio di evocare nei contraenti lo scenario negativo e sgradevole di possibili controversie, la diffusione delle tecniche facilitative di negoziazione qui menzionate potrà auspicabilmente dare ai partecipanti alle reti d’impresa l’opportunità di verificarne l’utilità in modo positivo, quale ausilio per la loro attività, consentendogli di maturare così in modo diretto ed autonomo il convincimento dell’utilità della mediazione, anche in caso di conflitto.
D’altro canto, le concrete esigenze alla base delle reti d’impresa possono altresì costituire un’occasione per innovare le metodologie di mediazione, che dovrebbero avere il loro punto di forza nella flessibilità ed atipicità ma negli ultimi anni hanno forse finito per irrigidirsi – in maniera quasi dogmatica – nello schema del procedimento previsto dagli artt. 3 ss del decreto legislativo 28/2010.
Non bisogna invero dimenticare che l’ordinamento, nel riconoscere il principio dell’autonomia privata, consente sempre la negoziazione volontaria e varrebbe allora davvero la pena di approfondire le modalità concrete attraverso cui la mediazione, anche amministrata da organismi, potrebbe dare sostegno alle reti d’impresa sin dalle trattative preliminari, dove le parti potrebbero magari farsi assistere da un mediatore terzo giovandosi già in tale fase negoziale della conseguente riservatezza interna ed esterna, ovvero nella successiva fase operativa dove si potrebbero prevedere approcci innovativi di assistenza da parte di mediatori imparziali e vincolati alla riservatezza che assistano i retisti su base continuativa, così da avere la miglior conoscenza della realtà specifica di una rete con i conseguenti vantaggi in punto di tempestività e ponderatezza dell’intervento conciliativo, qualora risultasse opportuno.
*mediatore e avvocato in Milano