Come la maggior parte dei lettori di questo blog sapranno, l’istituto della mediazione tributaria previsto dall’art.17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 è l’ultimo strumento ADR sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. La mediazione tributaria consiste in un rimedio amministrativo attivabile attraverso la presentazione di una istanza di annullamento nei confronti dell’ atto emesso dall’Agenzia dell’Entrate, di valore inferiore o uguale a € 20.000,00 e notificato al contribuente a partire dal 1° aprile 2012 .
Con istanza motivata, contenente la richiesta di riquantificazione della pretesa tributaria, il contribuente può, dunque, proporre la mediazione della lite. Va precisato, però, che si tratta di uno di strumento ADR in cui l’area negoziale che le parti hanno a disposizione è molto più ristretta e vincolata dalla normativa rispetto alla mediazione civile e in cui manca un soggetto terzo e neutrale che faciliti il negoziato.
Infatti, in caso di accoglienza integrale della rideterminazione effettuata dal contribuente, l’ufficio della competente Agenzia dell’Entrate, può invitare il medesimo a sottoscrivere il relativo accordo. Viceversa, l’ufficio stesso può proporre una mediazione per un importo diverso o invitare il contribuente al contraddittorio.
Con ordinanza n. 18 del 7 febbraio 2013, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato, riguardo gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità della mediazione tributaria.
Nello specifico, facendo riferimento alla eccepita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost), non si può fare a meno di evidenziare come essa sia strettamente connessa alla pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria civilistica avvenuta con Sent. Corte Cost. 272/2012.
Se profili di illegittimità sono stati rinvenuti anche in merito alla più semplificata e informale disciplina prevista dall’art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, la quale non precludeva affatto il c.d. “diritto di azione” giudiziale, difficilmente poteva passare inosservato l’impedimento formale dell’accesso alla giustizia previsto dal comma 2 dell’art. 17-bis citato.
Questo articolo statuisce, infatti, che la presentazione del reclamo costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e, pertanto, la mancata presentazione dell’istanza comporta l’impossibilità di svolgere qualsivoglia attività giudiziale.
Un altro strumento ADR è stato così sottoposto alla valutazione di conformità rispetto alla Costituzione.
Sembra opportuno chiedersi se, alla luce delle Direttive europee (peraltro vincolanti per i Paesi membri) e all’esigenza di deflazionare il carico dei procedimenti giudiziari prospettata da più fronti (compresi quello legislativo e giudiziario), la soluzione di “cassare” strumenti alternativi di risoluzione delle controversie risulti la soluzione più efficace e vantaggiosa per la società civile nel suo complesso.
Forse un “cambio di rotta” costituito da interventi legislativi ad hoc che effettuino correttivi alle normative già emanate, potrebbe soddisfare maggiormente le esigenze sopra citate e costituire uno slancio verso un futuro sempre più globalizzato.