NEW YORK: (SI CERCA) LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA. Programma di mediazione per i reclami assicurativi contestati, vertenti su danni a immobili causati dall’uragano Sandy

1965

di Francesca De Paolis *

Con un comunicato stampa ufficiale del 25 febbraio scorso, il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato il programma di mediazione volontaria, avviato dal Dipartimento dei Servizi Finanziari, per i reclami assicurativi avanzati dai proprietari di abitazione che hanno subito danni a seguito dell’uragano Sandy, abbattutosi sulla costa North East dell’America a fine ottobre dello scorso anno.

Ancora una volta, dopo una tempesta, si cerca la quiete. E ancora una volta la procedura favorita di risoluzione della disputa rimane la mediazione. Il programma di mediazione improntato dallo Stato di New York segue, difatti, l’esempio di quelli già offerti in altri Stati americani – Florida, Mississippi e Louisiana- a seguito degli uragani Andrew, Katrina e Rita. Anche in quei casi si trattava di programmi di mediazione non vincolanti, gestiti dall’American Arbitration Association, volti ad assicurare una tempestiva chiusura dei reclami di assicurazione contestati. I risultati ottenuti in queste passate occasioni sono stati significativi: dopo l’uragano Andrew, un programma promosso dal Dipartimento di Assicurazione della Florida ha gestito 2.400 richieste e ha raggiunto un tasso altamente soddisfacente di liquidazione del 92%. In Louisiana, i casi presentati dopo Katrina sono stati ben 15.000, con una percentuale di accordo raggiunto del 74%. Nel Mississippi, dei 5.000 casi l’82% si è concluso con un accordo di mediazione.

Il programma – introdotto con l’emendamento di emergenza del Regolamento 64 – prevede la risoluzione dei reclami sugli immobili reali e personali contestati o – in caso di disaccordo con la compagnia di assicurazione- per i reclami rifiutati, diversi da quelli in materia di danni ai veicoli a motore, che sono emersi tra il 26 ottobre e il 15 novembre 2012 nelle contee del Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester.

L’emendamento di emergenza obbliga, difatti, gli assicuratori a notificare ai proprietari di abitazione  circa il loro diritto ad esperire un tentativo di mediazione sulle richieste ammissibili. Tale informativa deve essere inviata dall’assicuratore: a) al momento che rifiuta interamente o parzialmente la richiesta di indennizzo avanzata dal proprietario dell’immobile; oppure, b) entro 10 giorni dalla data in cui l’assicuratore riceve la notifica da parte dell’assicurato di rifiuto della proposta avanzata dall’assicuratore (qualora la differenza tra la richiesta di liquidazione e l’offerta sia maggiore a $1,000) ; o ancora, c) entro 2 giorni, trascorsi i 45 a disposizione dell’assicuratore per avanzare proposta di offerta di liquidazione danni.

Gli assicuratori dovranno partecipare a mediazioni in buona fede e farsi carico dei costi di amministrazione della procedura, come previsti dalle tabelle della American Arbitration Association, anche in questo caso individuato come Centro delegato alla amministrazione delle procedure. La mediazione non è vincolante per il proprietario della casa e non pregiudica altri diritti legali del proprietario stesso. A norma del regolamento illustrato nell’emendamento, la mediazione può essere condotta di persona, in videoconferenza o conferenza telefonica, a seconda di quanto concordato tra l’assicuratore e il proprietario di abitazione.

Per una lettura completa dell’Emendamento al Regolamento 64 e della procedura di mediazione ivi descritta:  New York State Department of Financial Services- Fifteenth Amendment to Insurance Regulation 64 (11 NYCRR 216)

Considerati i risultati già ottenuti con i programmi simili summenzionati, le attese di successo anche in questo caso sono elevate. E considerato l’ampio consenso e il volontario utilizzo oltreoceano di tale forma alternativa di giustizia, difficilmente potranno essere disattese.

 

* Francesca De Paolis lavora a New York presso lo studio legale Tarter Krinsky & Drogin LLP. Dopo anni di esperienza presso la Camera Arbitrale di Milano è stata case manager presso l’International Centre for Dispute Resolution (ICDR), divisione internazionale dell’American Arbitration Association (AAA). Relatrice a vari seminari, conferenze e corsi di formazione in tema di arbitrato, mediazione ed ADR, nonché autrice di articoli nel settore, ha contributo al volume Contemporary Issues in International Arbitration Mediation- Fordham Papers 2011, edito dal Prof. Arthur Rovine e pubblicato da Martinus Nijhoff Publishers.