Il convegno di ieri (23 gennaio) sulla mediazione delegata dal giudice, ha (ri)aperto il dibattito, facendo passare aria nuova per le stanze della mediazione dove per troppe settimane si era sedimentata la polvere delle discussioni post sentenza. Bisogna attribuire all’Osservatorio di Milano il merito per il successo (di pubblico e di critica) dell’iniziativa, su cui occorrerà tornare senz’altro, anche per parlare in concreto degli effetti pratici di questo progetto. Particolare successo ha riscosso la relazione di Giuseppe Buffone, magistrato del Tribunale di Varese, che ha raccolto un applauso lungo e convinto, significativo più di mille parole. In questo articolo se ne trovano i punti essenziali (A breve saranno pubblicati sul sito della Corte d’Appello di Milano le presentazioni dei relatori e il testo definitivo del “Progetto Mediazione”).
Ma si è parlato, e non poteva essere altrimenti, di qualità, perchè l’invito del giudice inevitabilmente lascia le parti e i loro avvocati davanti al quesito: come scegliere l’organismo di mediazione?
Su questo punto, la consultazione per un Libro Verde sulla mediazione, lanciata dal Ministero della Giustizia, ha ottenuto un primo risultato concreto: una serie di obiezioni sollevatesi su vari fronti, almeno sui social network (i media hanno cose più importanti di cui parlare, si sa).
Si contesta la mancata audizione preliminare degli organismi privati, l’agire tardivamente, il non prendere in considerazione altre e più prioritarie questioni. Pur comprendendo e in parte condividendo queste perplessità, mi pare che la consultazione miri ad un obiettivo comunque importante e a cui tendere: una maggiore qualità della mediazione e degli organismi che la offrono. Con tutti i limiti che si possono riconoscere, il questionario pone l’accento su temi rilevanti. Come misurare l’efficienza? Come garantire la neutralità? Non penso che le risposte siano così scontate. Non lo sono soprattutto quando si parla di qualità della mediazione. Centrale, ad esempio, la questione di quali parametri individuare per la valutazione del (buon) mediatore: il numero di accordi raggiunti? la complessità degli stessi? la buona valutazione delle parti? Personalmente trovo stimolante il seguente quesito: “Attraverso quali concreti parametri deve procedersi per valutare se il servizio prestato abbia adeguatamente tutelato la aspettative dell’utente?” La domanda non mi sembra corretta: le aspettative non si tutelano, si ascoltano e si capiscono. O almeno ci si prova. L’osservazione, puntigliosa, non interesserà particolarmente il Ministero della Giustizia ma induce a domandarsi se gli organismi di mediazione si siano realmente posti l’obiettivo di ascoltare davvero i propri utenti, in specie quelli “costretti a mediare” ai tempi della mediazione obbligatoria. Non era affatto raro, infatti, trovarsi davanti a parti e avvocati totalmente all’oscuro degli obiettivi della mediazione.
Che la qualità della mediazione sia un punto centrale, è a tutti chiaro. Ma la ricerca di qualità non può che passare per il dialogo e il confronto. Mi pare allora chiaro che partecipare in modo massiccio e con proposte, suggerimenti, critiche e testimonianze alla consultazione lanciata dal Ministero della Giustizia sia un passo importante per fare sì che la “domanda di mediazione” diventi una richiesta vera, sentita, delle parti e di coloro che fino ad ora l’hanno sempre avversata. E, per stimolare il dibattito, un primo suggerimento è di pubblicare su internet le proprie risposte, sull’esempio di Carlo Mosca, di ADR Quadra.