Approfitto di Blogconciliazione.com per ringraziare il giudice Massimo Moriconi del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, che, con sentenza del 5 luglio 2012, ha riesumato un importante strumento probatorio previsto dall’art.116, comma 2, c.p.c.: l’argomento di prova.
Mi risulta, infatti, che la quasi totalità dei magistrati italiani abbia dimenticato che sarebbe possibile desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti danno durante gli interrogatori non formali, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate dal giudice, dal contegno delle parti nel processo e, con l’entrata in vigore del D.lgs 28/2010, anche dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art.8, comma 5).
Il Dott. Moriconi comprende assai bene l’intento che il legislatore ha voluto perseguire con il decreto: ridurre la smisurata quantità di cause iscritte al ruolo, favorendo il ricorso alla mediazione attraverso incentivi e deterrenti volti a far partecipare le parti. Pertanto, per evitare di tradire la razio della norma e per aiutare la giustizia italiana, il Giudice propone semplicemente di applicare ciò che è scritto nella legge. E’ quindi giunto il tempo di rivalutare l’argomento di prova quale efficace mezzo probatorio, mezzo che, attenzione, deve comunque essere utilizzato con le dovute cautele del caso.
Di rilevante interesse è anche la parte della sentenza dove il Giudice valuta come risibile la motivazione addotta da una parte, nella fattispecie una compagnia assicurativa, per non partecipare all’incontro di mediazione. Come è possibile sostenere che siccome controparte propende per una tesi contraria a quella della compagnia, diventa inutile per quest’ultima partecipare alla mediazione? Se così fosse gli incontri di mediazione non si dovrebbero mai svolgere. E’ proprio il contrasto delle posizioni delle parti che costituisce la ragion d’essere della mediazione ed è compito del mediatore tentare di destrutturare tali posizioni al fine di agevolare il raggiungimento di un accordo soddisfacente.
Considerato che il sottoscritto opera ormai da numerosi anni presso un organismo di mediazione che quotidianamente riceve comunicazioni di compagnie assicurative, con le quali le stesse declinano l’invito a partecipare alle procedure di mediazione per gli stessi motivi esaminati dal Dott. Moriconi, sento il desiderio di rivolgere un appello alla magistratura civile.
Cari Giudici, anche prescindendo dalla decisione della Consulta che a breve si esprimerà sulla presunta incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione, prendete esempio dal Vostro collega e servitevi appieno di ciò che è scritto nella legge. Nel medio/lungo periodo tale impegno spronerà le compagnie a tenere un atteggiamento più costruttivo, consentirà agli organismi di mediazione di non lavorare vanamente, quanto meno nell’ambito assicurativo, e permetterà di occupare il Vostro prezioso tempo solo su questioni veramente inconciliabili.
Anche così si aiuta il sistema Italia.
di Duccio Monsacchi