I costi (reali) della mediazione e del contenzioso

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soldi cerchioNelle settimane che hanno preceduto la pausa estiva, si è molto parlato delle Osservazioni presentate dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia UE nella causa C-492-11, avente ad oggetto la disciplina italiana in tema di mediazione e segnatamente le norme del Decreto Legislativo n.28 del 5 marzo 2010, intitolato “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Tale causa ha origine nella remissione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte del Giudice di Pace di Mercato San Severino (SA), con ordinanza del 21 settembre 2011, della questione inerente la compatibilità con il diritto comunitario di diversi aspetti della normativa posta dal D. Lgs. 28/2010, tra cui in particolare quello dei costi della mediazione obbligatoria (vd. al punto C § 23 ss dell’anzidetta ordinanza, annotata in Giur. it. 2012, 3, 661).

Nel proporre la specifica questione dei costi, il Giudice di Pace remittente opera un raffronto tra la spesa del contributo unificato previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia e gli importi dovuti da ciascuna parte sulla base della tabella introdotta dalla normativa di attuazione del D.Lgs. 28/2010, segnatamente dall’art. 16 del D.M. 180/2010, rilevando altresì che tali importi sarebbero oltretutto suscettibili di aumentare “esponenzialmente” (sic) qualora per integrare le proprie competenze tecniche il mediatore ritenesse di avvalersi di un esperto come in ipotesi previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.

Tale impostazione appare rispecchiare una mentalità comune in tema di valutazione dei costi della mediazione, come a chi scrive è capitato di osservare in varie occasioni, ad esempio nel corso di una causa quando in udienza il Giudice ha ritenuto di fissare un tentativo di conciliazione avanti a sé piuttosto che ricorrere alla mediazione delegata ex art. 5 comma 2 del D. Lgs. 28/2010, affermando che tale procedimento avrebbe gravato le parti di maggiori costi, ovvero quando in occasione di un convegno pubblico una collega ha lamentato le difficoltà di una propria assistita a subire gli esborsi della mediazione, presentati come un aggravio rispetto a quelli del giudizio.

Orbene, a parere di chi scrive la suddetta impostazione, ancorché di apparente senso comune, risulta invece a ben vedere, oltre che semplicistica, basata su presupposti equivoci e viziata nella sua logica.

In primo luogo, in tema di costi effettivi di mediazione occorre tenere presente sia l’esenzione fiscale ex art. 17 D. Lgs. 28/2010, assoluta dall’imposta di bollo e sino ad € 50.000,00 per l’imposta di registro, sia soprattutto il credito d’imposta previsto per ciascuna parte dal successivo art. 20 in misura corrispondente al compenso pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se la mediazione abbia avuto esito positivo, ovvero fino ad € 250,00 ove l’esito sia stato invece negativo, con la conseguenza che in ipotesi di conciliazione obbligatoria di valore ricompreso nello scaglione da € 5.001,00 ad € 10.000,00 le parti compensando il suddetto credito d’imposta recupereranno comunque integralmente tutti i costi della mediazione obbligatoria previsti dall’art. 16 del Decreto Ministeriale di attuazione n.180 del 18 ottobre 2010, ammontanti nella fattispecie ad € 160,00 + IVA oltre ad € 40 + IVA per spese di avvio.

In secondo luogo occorre tener presente che la mediazione non comporta alcun costo a carico del bilancio dello Stato e non sottrae alcuna risorsa all’Amministrazione della Giustizia, poiché gli Organismi di Mediazione si finanziano in modo autonomo attraverso i proventi della loro attività, in un regime di tariffe fissate in via amministrativa, tale da consentire ai cittadini di scegliere liberamente l’Organismo che ritengono più idoneo a parità di costo, ferma restando in ogni caso la totale gratuità per gli aventi diritto al gratuito patrocinio.

Alla luce di quanto sopra è auspicabile che in prospettiva l’Amministrazione Giudiziaria riceva un beneficio dall’effetto deflattivo derivante dalla quota di vertenze risolte in mediazione con conseguente possibilità, a parità di risorse, di poterle destinare ad un numero di processi inferiore ed auspicabile innesco di un circolo virtuoso ove la diminuzione del contenzioso consenta un recupero di efficienza e questa a sua volta aumenti l’incentivo per le parti a definire le dispute in mediazione, poiché nel tema che ci occupa non bisogna dimenticare come la prospettiva di una giustizia efficiente costituisca un importante deterrente per giungere ad una soluzione consensuale della vertenza.

In linea generale, la pretesa della citata ordinanza del Giudice di Pace remittente di raffrontare i costi della mediazione con il contributo unificato, senza tenere in alcun conto gli oneri a carico del bilancio dello Stato per l’Amministrazione Giudiziaria, tradisce una mentalità poco realistica, mentre al contrario occorrerebbe essere ben consapevoli di come l’amministrazione della Giustizia venga finanziata principalmente attraverso le imposte versate dai contribuenti e costituisca una risorsa in regime di scarsità erogata dallo Stato, del che tutti i cittadini dovrebbero avere profonda consapevolezza, in particolare accostandosi alla Giustizia, come purtroppo non pare invece accada spesso.

A fronte del fondamentale diritto alla tutela giudiziaria previsto dall’art. 24 della Costituzione, il diritto vivente si è consolidato sulla base della riconosciuta esigenza che i costi del giudizio non debbano ostacolare l’esercizio del diritto di azione né di difesa, con la conseguenza che in sede civile la liquidazione delle spese a carico del soccombente ex artt. 91 ss c.p.c. viene tradizionalmente operata dai Giudici in maniera prudenziale e sulla base di una stima forfetaria, al scopo di restituire alla parte vittoriosa soltanto gli esborsi presumibilmente subiti per la propria difesa tecnica, con scarsissima applicazione fino ad oggi dell’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, mentre le spese dell’Ufficio restano a carico della collettività e vengono coperte attraverso la fiscalità generale, senza che peraltro né le parti del giudizio, né i contribuenti in generale ne abbiano – pare – seria consapevolezza.

Non v’è chi non veda peraltro come, se si vuole evitare che il diritto costituzionalmente garantito alla Giustizia rischi di rimanere un mero proclama privo di contenuto concreto, una risorsa limitata quale il lavoro dei Giudici e dei loro Uffici debba esser impiegata in maniera razionale ed evitando sprechi: ciò richiede in primo luogo una presa di coscienza dei consociati in merito ai costi effettivi dell’esercizio di tale diritto, consapevolezza che oggi è lungi dall’essere diffusa a livello generale tra i cittadini, tanto meno quando si rivolgono alla Giustizia per fa valere un diritto, anche perché tale dato alle parti in causa nemmeno viene reso noto, come invece potrebbe essere ove fosse previsto che, previa idonea stima, nei dispositivi delle sentenze accanto alla liquidazione delle spese fossero resi noti alle parti in maniera trasparente i costi a carico dell’Ufficio per il procedimento, ancorché non ripetuti.

Nella prospettiva delineata sopra può inquadrarsi anche la Mediazione obbligatoria disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 di cui – a prescindere dai vantaggi presentati da una soluzione consensuale della disputa rispetto a quella autoritativa – a parere di chi scrive non andrebbero revocate in dubbio né l’opportunità, né tanto meno la legittimità, trattandosi di un onere posto a carico del cittadino che si accosta alla Giustizia ed al quale viene richiesto un fattivo impegno, anche economico ma non solo e nel suo stesso interesse, per cercare di definire la vertenza attraverso un accordo che possa evitare il ricorso al Giudice con gli oneri ed i costi per la collettività ad esso connessi.

di Riccardo Maggioni