Condominio: il tentativo è sempre obbligatorio?

1968

Quali controversie – in materia di condominio – rientrano nell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e quali ne sono escluse?condominio  lite
E’ il quesito che più spesso, nelle ultime settimane, gli avvocati che intendono avviare una domanda di mediazione in materia condominiale, rivolgono al Centro Studi e Documentazione G. Schiavoni della Camera Arbitrale di Milano.
La formulazione dell’art. 5, comma 1, del Dlgs 28/2010, riferendosi alle controversie condominiali con la generica locuzione “[…] controversie in materia di […]”, può in effetti lasciare spazio a interpretazioni. L’incertezza permane nonostante il comma 4 del medesimo disposto indichi quali procedimenti siano esclusi dall’obbligo del tentativo di conciliazione.
Da una prima ricognizione di letteratura sul punto, pare condiviso che il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità per le controversie derivanti dall’applicazione del complesso delle norme di cui agli artt. 1117 – 1139 c.c. ed agli artt. 61 – 72 disp. att. c.c. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria quelle controversie che si definiscono condominiali, non in considerazione della materia del contendere, ma per il solo fatto che una della parti in lite sia un condominio, nella veste di ordinaria parte contrattuale.
Rimane non sempre facile stabilire, in taluni casi, se la controversia condominiale sia, oppure no, sottoposta all’obbligo del previo tentativo di conciliazione e gli orientamenti di giurisprudenza e dottrina  possono aiutare a fare chiarezza (Vedi Celeste, Alberto – Salciarini, Luigi La mediazione obbligatoria nel condominio, Giuffrè editore, Milano, 2012 e Nicola, Anna La mediazione condominiale, Experta edizioni, Forlì, 2012)

di Valeria Lovato