GLI ASSENTI INGIUSTIFICATI… PAGANO!

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Giudice_UKIl Tribunale di Termini Imerese (PA) ha condannato, in prima udienza, i convenuti al pagamento all’Erario dello Stato di una somma pari al contributo unificato per non essersi presentati, senza giustificato motivo, all’incontro di mediazione.
Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del D.L. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) non ritenendo “giustificato motivo” la motivazione addotta dai legali, i quali avevano ritenuto inutile la partecipazione all’incontro per via “della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette” Parti. E’ da osservare che la Corte dei Conti potrebbe condannare per danno erariale i giudici che non applichino la norma citata.