COMPETENZA E QUALITÀ DEL MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA

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stretta-manoProponiamo qui di seguito un abstract dall’articolo di Caterina Rinaldi “Competenza e qualità del mediatore civile professionista: alcune considerazioni alla luce del D.M.145/2011”, pubblicato su “Diritto24” de “Il Sole24Ore” del 2 maggio 2012.

Le recenti misure correttive al D.M. 180/2010, introdotte dal D.M. 145/2011, impongono che il Regolamento dell’Organismo di mediazione debba essere modificato attraverso l’introduzione del criterio di competenza per l’assegnazione degli affari di mediazione.
La successiva Circolare esplicativa del 20/12/2011 ha precisato che con competenza professionale del mediatore si intende il complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata.
E qui cominciamo a porci un interrogativo: “Che valore viene dato alle abilità e alle capacità di mediazione?”.

L’attività professionale, intesa come professione “di provenienza” del mediatore, viene distinta dalla capacità tecnica dello stesso, in quanto viene identificata con il complesso delle specifiche conoscenze rivenienti dalla professione svolta abitualmente. La capacità tecnica implica la conoscenza specifica degli strumenti che devono essere attuati per condurre e svolgere adeguatamente il percorso di mediazione.
Il mediatore deve saper condurre la mediazione in modo trasparente, scrupoloso e coscienzioso e deve gestire la stessa facendo rispettare alle parti obblighi di correttezza e rispetto reciproco in modo che tale procedimento possa avere il più alto grado di probabilità di riuscita. Ed è così che dal piano della competenza siamo traghettati al piano dell’etica, arrivando ad una prima conclusione sulla necessità di requisiti di elevata qualità, di grande preparazione, di alto rigore morale, regolato dall’etica e dalla deontologia professionale, richiesti al mediatore.
Ma questa conclusione non esaurisce il quadro di riferimento, in quanto occorre considerare anche il contesto in cui il mediatore è chiamato ad operare. Il mediatore non ha infatti, a differenza delle altre professioni, un accesso diretto al mercato, ma opera attraverso l’organismo di mediazione che lo accredita, lo classifica e, eventualmente, lo nomina per seguire gli “affari” di mediazione, anche in base ai principi contenuti nella recente normativa.
Alla luce delle riflessioni sviluppate, emerge con evidenza come il mediatore debba saper offrire un’elevata professionalità complessiva, la quale richiede una formazione permanente ed una pratica costante che va ben oltre l’indirizzo di laurea o la professione abitualmente svolta che, peraltro, dovrebbe, almeno in prospettiva, essere quella esclusiva del mediatore, e non altra.

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