Il 13 marzo scorso, giusto in tempo per l’avvio della obbligatorietà del tentativo di mediazione ex Dlgs 28/2010 per i danni da RC auto, la Cassazione con la sentenza-3965 ha confermato la presenza di un nuovo protagonista all’incontro con il mediatore: il carrozziere.
Già con le precedenti sentenze 51 e 52 del 2012 la Suprema Corte aveva precisato che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo e il cessionario può dunque legittimamente rivalersi contro l’altra parte e il suo assicuratore.
Il proprietario di un veicolo danneggiato in un incidente può dunque cedere il credito al titolare dell’autofficina cui si è rivolto per la riparazione il quale è legittimato ad agire, in sostituzione del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento del danno. Questa pratica, inizialmente contestata dalle Compagnie di Assicurazione, si dovrà comunque confrontare con gli articoli 149, 150 e 151 del Codice delle Assicurazioni.
Aspettiamoci dunque di trovarci a mediare discussioni piuttosto “tecniche” fra carrozzieri e liquidatori delle compagnie di assicurazione!
Leggi il testo della sentenza 3965-2012 della Corte di Cassazione
di Eugenio Vignali