Così fan gli svizzeri.. (il contesto normativo)

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In Svizzera la conciliazione è distinta dalla mediazione, anche se in qualche modo i due procedimenti sono complementari: il primo è articolato e decisamente aggiudicativo, mentre il secondo è totalmente facilitativo e libero. Ad essi sono dedicato i titoli primo e secondo del codice di procedura civile (nella parte relativa alle disposizioni speciali, dall’articolo 197 all’articolo 218) aggiornato a gennaio 2011.svizzera
Il principio base si fonda su una obbligatorietà pregiudiziale, infatti la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione (i Cantoni sono liberi di definire tali autorità; di norma sono il Giudice di Pace, il Pretore o il Segretario assessore).
Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come nelle controversie sulla parità dei sessi, l’autorità di conciliazione è composta da un presidente e da rappresentanze paritetiche delle parti. In questi due casi l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica e può disporre scambi di scritti.
La procedura di conciliazione pregiudiziale obbligatoria non ha luogo in diversi casi:
nella procedura sommaria;
nelle cause sullo stato delle persone;
nelle cause di divorzio;
nelle cause di scioglimento dell’unione domestica registrata;
nelle cause per le seguenti azioni: di disconoscimento del debito, di accertamento, di rivendicazione, di partecipazione, di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa, di contestazione della graduatoria, di accertamento del ritorno a miglior fortuna, di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione; nel giudizio in istanza cantonale unica; in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa; allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione.
Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso superiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione: in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto; quando il convenuto è di ignota dimora; nelle controversie sulla parità dei sessi.

di Paolo Salvatore Nicosia