UN’INIZIATIVA INDIVIDUALE

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Penna _calamaioNella varietà di iniziative pro e contro il D. Lgs. 28 2010, eccone una paricolarmente interessante:
Si tratta di un esposto con cui l’Avv. Paolo Fortunato Cuzzola del Foro di Reggio Calabria ha segnalato al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli una sentenza che era stata emessa da un Giudice di Pace napoletano, affinchè lo stesso Consiglio potesse eventualmente determinarsi ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 25/2006.

Nella sentenza in questione, veniva statuito che “nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile, a mente dei quali nell’ambito del rito de quo vertitur sarebbero già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.” Il Giudice napoletano giustifica quindi l’esclusione dell’applicabilità della mediazione essendo i predetti istituti compositivi preesistenti al D. Lgs. 28/2010.

Il testo dell’esposto, che include anche il link alla sentenza “incriminata” reputa l’assunto del Giudice partenopeo privo di fondamento e lo dimostra attraverso una puntuale argomentazione logico- giuridica che merita davvero di essere letta.