TRA UNA PROFESSIONALIZZAZIONE MANCATA E UN NUMERO DA RAGGIUNGERE

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MoltitudineChi è il bravo mediatore? Quali caratteristiche deve avere? Su che basi effettuare la sua designazione? E quanto effettivamente influiranno le richieste dell’utenza?
Damiano Marinelli si interroga su questi temi e ci suggerisce una lettura al riguardo.


Il DM 180/2010 delinea una nuova figura del mediatore: capace di gestire un conflitto tra due o più soggetti, riattivando i loro canali comunicativi, ma anche pronto a “fermare” il dialogo tra le parti con una propria proposta. Anzi il mediatore potrebbe anticipare il dialogo (eventuale) tra le parti presentando una propria proposta senza che una parte sia fisicamente presente. Il mediatore dunque deve contenere in sè lo spirito del mediatore “puro” (modello di mediazione facilitativa) e le competenze del consigliere (giuridico?). Il DM 180 ha anche previsto che i mediatori “provengano” da un corso di formazione di minimo 50 ore, invece che 40 ore come in precedenza (comunque un numero di ore ancora troppo limitato), e che si trovino, come docenti professionisti, persone che abbiano “masticato” la materia, perchè relatori in convegni o docenti della medesima, autori di tre articoli scientifici e protagonisti di tre mediazioni civili. Poi però si è aperta la possibilità di seguire il corso abilitante non solo ai laureati in materie giuridiche o economiche (ed equipollenti), ma anche a tutti i laureati (indistintamente) con laurea triennale ed anche a chi laureato non è, ma è iscritto ad un albo o collegio professionale. In conclusione dunque, l’esigenza del legislatore (e del Ministero della Giustizia) di creare una figura professionale sempre più capace (che sommi in sè varie competenze ed esperienze), si scontra con l’evidente facilità con cui si allarga la platea dei potenziali soggetti che possono, con un breve corso, acquisirne la qualifica. E una domanda tra le altre: chi sceglierà alla fine il “bravo” mediatore (il mediatore veramente competente al di là dell’abilitazione formalmente acquisita)? L’utente del servizio di mediazione o il responsabile dell’Organismo di Mediazione? In altri termini, come avverrà la selezione dei mediatori? In base agli sbagli di questi ultimi (e quindi sulle spalle dell’utenza finale, a tutto danno della costituenda cultura della mediazione in Italia) o, preventivamente, con un controllo dell’Organismo che è deputato alla gestione del servizio e dunque anche alla verifica degli standard di qualità da raggiungere o da mantenere?

Questa è una delle domande alle quali si è cercato di dare una prima risposta con i Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR) il quaderno universitario della mediazione nato per dare vita ad una agorà aperta ad ogni contributo al fine di poter esaminare ed analizzare la materia della mediazione civile e “dintorni”, quindi anche gli altri strumenti di Alternative Dispute Resolution.