Italia e Spagna: 2 mediazioni a confronto

1466

VentaglioLa redazione di un progetto di legge spagnolo in materia di mediazione offre lo spunto per un interessante confronto con i principali punti del Decreto Lgsl 28/10.

La Spagna ha recentemente redatto un progetto di legge in attuazione della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il progetto spagnolo presenta similitudini ma anche rilevanti differenze con il nostro D. Lgsl 28/2010.
I punti in comune sono quelli che ricalcano le disposizioni della Direttiva, prima tra tutti, la riservatezza, carattere imprescindibile per la buona riuscita della mediazione e, a seguire, l’imparzialità del mediatore e la possibilità di ottenere il titolo esecutivo.
Le differenze non passano però inosservate, poiché toccano aspetti che contribuiscono sensibilmente a delineare la veste della mediazione in ciascuno Stato.
Mentre in Italia è prevista l’obbligatorietà del tentativo in determinate materie a pena di improcedibilità, nella bozza spagnola non vi è una simile previsione dove la volontarietà del procedimento è preservata, con l’eccezione dei casi di obbligatorietà già previsti dalla legge processuale civile.
Altro punto divergente è quello della proposta: la legge italiana prevede che il mediatore possa fare la proposta qualora non venga raggiunto l’accordo e che debba farlo quando sono le parti a chiederglielo, mentre nel testo spagnolo non c’è alcun riferimento alla proposta del mediatore.
A fronte dell’analisi di questi aspetti si può asserire che la mediazione spagnola conserva le caratteristiche della forma classica, dove il tentativo è volontario e il mediatore ricopre solo un ruolo coadiuvante e non invasivo nelle scelte delle parti.
Ma se da un lato il mediatore spagnolo conserva la posizione di mero facilitatore, dall’altro viene investito di un onere dal quale è esente quello italiano: il controllo sulla conformità all’ordinamento giuridico spagnolo dell’accordo raggiunto.
Questa previsione non è sicuramente di poco conto per coloro che andranno a ricoprire il ruolo di mediatore in Spagna, i quali saranno tenuti ad un controllo sulla validità dell’accordo che nel nostro ordinamento è demandato al giudice al momento dell’omologazione.
L’accordo siglato dal mediatore spagnolo, se la versione definitiva confermerà la bozza, avrà inoltre valore di titolo esecutivo, mentre in Italia è necessario a tal fine l’intervento del giudice.
Alla luce di questi interessanti spunti di riflessione sarà curioso e sicuramente costruttivo vedere come recepiranno la Direttiva gli altri Stati Europei.

Dott.ssa Beatrice Gattoni